Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 2020, n. 6857

Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8154 del 2019, proposto da
Atzwanger s.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Ies Biogas s.r.l., Malabaila & Aurduino s.p.a., S.A.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

contro

G.A.I.A. - Gestione Integrata Ambientale dell'Astigiano s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Gattamelata e Carlo Merani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, 22;

nei confronti

Ruscalla Renato s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 946/2019, resa tra le parti;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G.A.I.A. - Gestione Integrata Ambientale dell'Astigiano s.p.a. e di Ruscalla Renato s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Federico Liccardo, Cuonzo per Gattamelata, e Enzo Robaldo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con avviso pubblico del 7 giugno 2019 G.A.I.A. – Gestione ambientale integrata dell’astigiano s.p.a. avviava un’indagine di mercato finalizzata alla individuazione delle imprese da invitare alla procedura ristretta per l’affidamento della “fornitura, installazione e messa in esercizio di un impianto di digestione anaerobica e di un impianto di cogenerazione da biogas presso l’impianto di compostaggio San Damiano d’Asti” per un importo a base di asta di € 9.120.000,00 comprensivo di € 110.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

1.1. Conclusa l’indagine di mercato, G.A.I.A. invitava cinque operatori economici con altrettante lettere di invito contenenti le modalità di presentazione dell’offerta, unitamente al disciplinare, al capitolato e alle prescrizioni tecniche.

Dei cinque operatori tre presentavano offerta nel termine stabilito dalla lettera di invito, ma uno di essi, il r.t.i. – raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Entsorga Italia s.p.a., era escluso per vizi della documentazione amministrativa.

1.2. Espletate le operazioni di gara, il r.t.i. con Thöni Industriebetriebe G.m.b.h. come mandataria e Ruscalia Renato s.p.a. come mandante risultava primo graduato seguito dal r.t.i. con Atzwanger s.p.a. come mandataria e Ies Biogas s.r.l., Malabaila & Aurduino s.p.a., S.A.M. s.p.a. come mandanti; con determinazione del consiglio di amministrazione della società aggiudicatrice del 21 febbraio 2019 la procedura era aggiudicata in via definitiva al primo graduato.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte il r.t.i. Atzwanger domandava l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente segnalava la difformità tra l’offerta dall’aggiudicatario e l’A.i.a. – autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l’impianto oggetto del servizio; quest’ultima, infatti, autorizzava l’emissione di biogas unicamente per alimentare il cogeneratore laddove, invece, la controinteressata proponeva di alimentare a biogas anche la caldaia destinata al riscaldamento del digestore per favorire il processo di gassificazione. Concludeva per l’esclusione dell’offerta della controinteressata per contrasto con le specifiche tecniche, o, comunque, per aliud pro alio.

Con il secondo motivo, evidenziava come l’offerta tecnica fosse mancante di un elaborato funzionale alla compiuta sua valutazione da parte della commissione giudicatrice – e precisamente l’elaborato “1 tavola con a) schema a blocchi impianti elettrici e b) schema a blocchi e logica del SW di gestione e controllo” – specificando, altresì, l’impossibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di ammettere la concorrente al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, trattandosi di carenza relativa all’offerta tecnica ed economica.

Con il terzo motivo, infine, lamentava che la documentazione presentata dall’aggiudicatario non era conforme alle prescrizioni di gara, avendo superato ampiamente i limiti di cartelle stabiliti nel disciplinare e, peraltro, avendo omesso l’inserimento di un documento esplicativo dell’offerta in relazione ai singoli elementi; la commissione giudicatrice, pertanto, avrebbe dovuto considerare la sola Relazione generale e le schede tecniche da 1 a 5 fino alla pag. 19, e comunque, non avrebbe potuto effettuare le sue valutazione sulla base dei documenti forniti.

2.1. Si costituivano in giudizio G.A.I.A. s.p.a. che domandava il rigetto del ricorso; Ruscalla Renato s.p.a. che proponeva ricorso incidentale rivolto a dimostrare l’irregolarità ed inammissibilità dell’offerta tecnica della ricorrente e, infine, Thöni Industriebetriebe G.m.b.h. che eccepiva la nullità della notifica del ricorso introduttivo e, per questo l’inammissibilità del ricorso.

2.2. Il giudice di primo grado, con sentenza sez. I 12 agosto 2019, n. 946, dichiarava inammissibile il ricorso principale e improcedibile per difetto di interesse il ricorso incidentale con spese a carico della ricorrente nei confronti di G.A.I.A. s.p.a. e Ruscalla Renato s.p.a. e compensate con l’altra parte.

Il tribunale rilevava in punto di fatto che:

a) la ricorrente aveva avuto conoscenza del provvedimento di aggiudicazione a mezzo comunicazione pervenuta per sua stessa ammissione il 25 febbraio 2019;

b) aveva, poi, notificato il ricorso alla Thöni Industriebetriebe G.m.b.H. ma presso l’indirizzo di posta elettronica della mandante Ruscalla Renato s.p.a. “ruscallarenato@pec.it” il 26 marzo 2019 e presso la sede legale della società in Austria il 3 maggio 2019;

e, in punto di diritto, che:

c) con la notifica tempestivamente effettuata presso la sola mandante Ruscalla Renato s.p.a. non poteva dirsi assolto l’onere di notifica al controinteressato ex art. 41 cod. proc. amm. spettando la legittimazione passiva alla sola mandataria in caso di avvenuta costituzione del raggruppamento temporaneo (nel caso avvenuta in forma notarile il 12 marzo 2019) giusta la previsione contenuta nell’atto di costituzione per la quale la mandante Ruscalla Renato s.p.a. conferiva mandato speciale con rappresentanza alla mandataria, con l’aggiunta che a quest’ultima spettava il “diritto esclusivo di rappresentanza della mandante nei confronti della committente per quanto attiene ai lavori sopra indicati, anche in eventuali procedimenti contenziosi in ogni grado, per tutte le incombenze e attività connesse all’appalto e con espressa autorizzazione di farsi rappresentare da terzi e di rilasciare le rispettive procure”;

d) la tardiva costituzione della mandataria Thöni Industriebetriebe G.m.b.H. non aveva fatto venir meno la decadenza già maturata per effetto della nullità della prima notifica.

3. Propone appello Atzwanger s.p.a. nella qualità in epigrafe indicata; si sono costituiti in giudizio G.A.I.A. s.p.a. e Ruscalla Renato s.p.a. che hanno presentato memorie ex art. 73 cod. proc. amm..

All’udienza del 1°ottobre 2020 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello Atzwanger s.p.a. cesura la sentenza di primo grado per “Violazione dell’art. 44 c.p.a. e dell’art. 156 c.p.c. Motivazione errata”: il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che la decadenza maturata per effetto della nullità della prima notifica era venuta meno in ragione della costituzione in giudizio della Thöni Industriebetriebe G.m.b.H. giusta la previsione dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., come modificato in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale 26 giugno 2018, n. 132 che ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale in relazione alle parole “salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione”.

1.1. Il motivo è fondato.

1.1.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto nulla – e non inesistente – la prima notifica effettuata dalla ricorrente alla Thöni Industriebetriebe G.m.b.H. con invio all’indirizzo P.e.c. della mandante Ruscalla Renato s.p.a., ed ha, poi, escluso che la costituzione della resistente potesse evitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per decadenza già maturata ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.

1.1.2. La prima notificazione era effettivamente nulla e non inesistente come, invece, sostenuto da G.A.I.A. nella sua memoria.

La notificazione è nulla e non inesistente poiché l’invio all’indirizzo P.e.c. della mandante (ruscallarenato@pec.it) costituisce ipotesi di notifica di atto al corretto destinatario ma presso un luogo – non fisico, ma è profilo irrilevante – non corrispondente a quello di elezione.

L’errore nella individuazione del luogo in cui la notificazione dell’atto va eseguita – al pari, peraltro, della violazione di ogni altra disposizione in materia di notificazione – configura una ipotesi di nullità della notificazione anche se priva di ogni collegamento con il destinatario, e non di inesistenza, per essere una mera difformità dal modello legale e non attenere agli elementi costitutivi idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (per mancanza o dell’attività di trasmissione o della consegna dell’atto) né implicare carenza materiale dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2020, n. 5484; VI, 3 agosto 2020, n. 4899; III, 24 aprile 2018, n. 2462; V, 1 ottobre 2018, n. 5619; Cass. civ., Sez. Unite, 20 luglio 2016, n. 14916)

1.1.3. La costituzione della parte intimata comporta, però, sanatoria della nullità.

L’art. 44, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che: “La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2”.

La disposizione è espressione del principio del raggiungimento dello scopo, per il quale non può essere pronunciata nullità degli atti processuali in caso di raggiungimento dello scopo per il quale l’attività processuale è richiesta (previsto, in via generale, dall’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.); poiché scopo della notificazione del ricorso è quello di porre la parte resistente nella condizione di aver conoscenza del processo e poter svolgere le sue difese, lo stesso può dirsi raggiunto – con conseguente sanatoria della nullità – se questi abbia acquisito, comunque, conoscenza legale dell’atto e sia stato, così, posto nelle condizioni di apprestare le proprie difese senza incorrere in decadenze o preclusioni (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. 2, 15 giugno 2020, n. 11466; sez. 3, 15 gennaio 2020, n. 532; sez. 1, 11 marzo 2019, n. 6924).

1.1.4. La sanatoria per raggiungimento della scopo non è impedita dall’avvenuta costituzione dell’intimato “al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione” (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI – 5, 21 maggio 2019, n. 13697; Sez. Unite, 20 luglio 2016, n. 14917; Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 1136).

Due le ragioni.

In primo luogo, perchè, se è vero che la nullità è sanata per l’avvenuta conoscenza del giudizio (con conseguente possibilità di esercizio dell’attività difensiva), la costituzione in giudizio, quale sia la strategia processuale che l’abbia ispirata (e, quindi, anche se con il solo obiettivo di pervenire ad una pronuncia di chiusura in rito), dà prova che conoscenza del processo si sia effettivamente avuta.

In secondo luogo, in quanto non può ascriversi alla facoltà della parte disporre degli effetti dei propri atti sullo svolgimento del processo, come accadrebbe ove fosse consentito limitare la costituzione al mero scopo di informare il giudice – ove vi sia timore di un mancato rilievo d’ufficio – dell’esistenza di un vizio comportante la nullità dell’atto.

1.1.5. La costituzione dell’intimato sana la nullità della notificazione con effetti ex tunc. La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 2018, n. 132, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm. nella parte in cui prevedeva che la costituzione in giudizio della parte intimata avesse l’effetto di sanare la nullità della notificazione del ricorso con efficacia ex nunc anzichè ex tunc (per una applicazione cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1496).

1.1.6. La conclusione è che il giudice di primo grado non poteva dichiarare inammissibile il ricorso in quanto l’avvenuta costituzione di Thöni Industriebetriebe G.m.b.H. comportava il venir meno della decadenza maturata anche in relazione alla scadenza del termine di impugnazione nei confronti del controinteressato.

1.2. L’accoglimento del primo motivo di appello comporta l’assorbimento del secondo diretto anch’esso a dimostrare la regolarità del contraddittorio in primo grado ed impone l’esame dei motivi del ricorso di primo grado riproposti dall’appellante (cfr. Adunanza plenaria 30 luglio 2018, n. 10).

2. Con il primo motivo del ricorso il provvedimento di aggiudicazione è impugnato per “Violazione degli artt. 5 e 14.2 del disciplinare di gara. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere: illogicità. Irrazionalità”.

La ricorrente premette che G.A.I.A. s.p.a. aveva ottenuto dalla Provincia di Asti (con determinazione 4 luglio 2016, n. 1691), l’A.i.a. per l’esercizio dell’ “Impianto di compostaggio di San Damiano” con autorizzazione ad operare in uno dei tre assetti impiantistici previsti dal progetto definitivo e che in gara aveva richiesto la (fornitura, installazione e) messa in esercizio nell’assetto individuato dalla lett. c) dell’autorizzazione ovvero “impianto di compostaggio integrato con impianto di digestione anaerobica e recupero energetico” nel quale l’emissione di biogas (conseguente alla digestione anaerobica di biomasse da parte di enzimi e batteri specializzati all’interno del digestore) è autorizzata unicamente per alimentare il cogeneratore (ove il biogas è convogliato affinché a mezzo motore endotermico sia utilizzato per la produzione di energia elettrica e di calore).

A suo dire, l’offerta dell’aggiudicataria si pone in contrasto con le modalità di funzionamento dell’impianto nell’assetto richiesto per aver previsto l’utilizzo del biogas per alimentare la caldaia destinata al riscaldamento del digestore.

Conclude affermando che la circostanza che il biogas prodotto all’esito della digestione anaerobica sia destinato ad alimentare, oltre al cogeneratore, anche la caldaia servente il digestore, costituisce un caso di modifica sostanziale dell’A.i.a. non ammessa dalla lex specialis: la controinteressata andava per questo esclusa dalla procedura.

2.1. Nella sua memoria la controinteressata contesta il ragionamento della ricorrente, in primo luogo, per aver previsto, nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta, che l’alimentazione del generatore avvenisse a gasolio (e non, dunque, a mezzo biogas derivante dal processo di digestione anaerobica) e, d’altra parte, per essere il generatore di cui si discute uno “strumento di emergenza”, richiesto per il primo avviamento dell’impianto (e, in caso di spegnimento, al fine di consentirne nuovamente l’avviamento), che, come tale, non è contemplato dall’A.i.a. per cui le modalità della sua alimentazione, quali che siano, non incidono sul rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute.

2.2. Il motivo è infondato.

2.2.1. La tesi della ricorrente è che il biogas generato dal processo di digestione anaerobica delle biomasse sia utilizzato dalla controinteressata per riscaldare anche il digestore oltre i limiti posti dall’A.i.a.; da ciò la difformità dell’offerta rispetto alla lex specialis, che all’A.i.a. rinviava per l’assetto dell’impianto, e la necessità di disporre la sua esclusione dalla procedura.

A fondamento della sua tesi la ricorrente richiama la Relazione tecnica esplicativa in cui a pag. 9 punto 14 è fatto riferimento ad una “Caldaia a biogas” dettagliata come “Caldaia a biogas con una potenza di 600kw integrata in un container”, oltre ai disegni contenuti nelle tavole 01, 02 e 05.

2.2.2. Il Collegio ritiene la tesi della ricorrente non sufficientemente provata e che, al contrario, dia maggior prova di quanto affermato la documentazione richiamata dalla resistente a sostegno delle sue difese.

Il riferimento alla “Caldaia a biogas” è contenuto nella parte della Relazione tecnica esplicativa in cui è esposto il “Quadro degli elementi tecnici” necessari alla fornitura: ne è prevista, dunque, la fornitura ma non è descritto esattamente l’utilizzo.

Da tale documento, pertanto, non possono trarsi univoche indicazioni tanto più che, al punto 16 del medesimo quadro in relazione all’ “Inoculo e riscaldamento del digestore”, è prevista la fornitura di una “Caldaia per il primo riscaldamento”.

Né, d’altra parte, i disegni contenuti nelle tavole richiamate danno sicura dimostrazione delle modalità di funzionamento della caldaia, avendo la società aggiudicatrice evidenziato, con affermazione rimasta incontestata, che dall’esame del disegno grafico di cui alla tav. 5 – Linea Piping si ricava che non v’è alcun collegamento per l’alimentazione della caldaia a biogas.

Nella Relazione generale allegata all’offerta della Thöni, invece, è esposto chiaramente, al par. 4.6 (Ciclo di lavoro: riscaldamento del digestore) che (pag. 30) “Il sistema di riscaldamento è composto da scambiatori a tubo posizionati esternamente al reattore presso le pareti laterali e di fondo, quindi completamente accessibili. Il sistema è alimentato da un fluido termovettore (acqua demineralizzata) mantenuto in temperatura mediante apposito sistema di recupero calore del cogeneratore a biogas (in caso di emergenza, da centrale termica dedicata)” ed, ancora (pag. 31) “E’ inclusa la fornitura di un generatore di calore temporaneo per la fase di avviamento del digestore anerobico, adeguatamente dimensionato e alimentato con combustibile liquido (gasolio) mediante apposito bruciatore. Esso è in grado di fornire il calore necessario per il raggiungimento delle condizioni termofile della sezione di digestione anaerobica con il rendimento previsto ai vari carichi”.

2.2.3. Il prudente apprezzamento con cui il giudice è tenuto a valutare le prove fornite dalle parti (art. 64, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm.) induce a ritenere che l’offerta dell’aggiudicataria preveda quale modalità di riscaldamento del digestore anaerobico un generatore di calore temporaneo alimentato a gasolio per la fase di avviamento e, in seguito, da un sistema di riscaldamento alimentato ad acqua mediante recupero del calore prodotto dal cogeneratore a biogas.

Non trova riscontro, pertanto, l’allegazione di parte ricorrente per la quale il biogas è utilizzato al fine di alimentare in via diretta la caldaia prevista per il riscaldamento del digestore, ma semmai che il calore generato dal cogeneratore riscaldi l’acqua del digestore.

Il motivo di ricorso deve essere, per queste ragioni, respinto.

2.3. Con il secondo motivo la ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione per “Violazione dell’art. 14.2 del disciplinare di gara. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere: irrazionalità. Illogicità manifesta. Violazione della par condicio”: rammentato l’elenco dei documenti richiesti ai concorrenti dall’art.14.2 del disciplinare di gara per l’offerta tecnica, la ricorrente sostiene che la controinteressata non abbia fornito il documento denominato “1 tavola con a) schema a blocchi degli impianti elettrici e b) schema a blocchi e logica del SW di gestione e controllo”; assume che, per ciò solo, doveva essere esclusa dalla procedura non essendo consentito alla stazione appaltante ovviare all’omissione attivando il soccorso istruttorio.

2.4. Replica la controinteressata di aver prodotto in gara la tavola concernente lo “schema a blocchi” degli impianti elettrici e “logica del SW di gestione e controllo” e di averla depositato in giudizio.

2.5. Il motivo è infondato.

Come allegato dalla controinteressata è in atti un documento (doc. 12 depositato dalla Ruscalia Renato s.p.a. in primo grado) suddiviso in due parti nelle quali è riportato, rispettivamente, lo “schema a blocchi dell’impianto elettrico” e lo “schema a blocchi logica SW”.

Lo stesso risulta far parte dell’ “Elenco Tavole” che componevano l’offerta tecnica presentata in gara dal r.t.i. Thöni Industriebetriebe G.m.b.H..

In mancanza di ulteriore contestazione da parte della ricorrente – che non ha nel presente grado del giudizio disconosciuto il documento nè contestato la sua produzione all’interno dell’offerta tecnica – il motivo di ricorso va senz’altro respinto.

2.6. Con ultimo motivo di ricorso l’aggiudicazione è censurata per “Violazione dell’art. 14.2. del disciplinare di gara. Carenza istruttoria. Eccesso di potere. Irrazionalità. Illogicità manifesta. Violazione del principio di parità di trattamento”: la documentazione contenuta nell’offerta tecnica presentata in gara dalla controinteressata sarebbe difforme dalle prescrizioni del disciplinare di gara quanto:

- alla “Relazione generale e specialistica” per essere composta da 203 a fronte delle “120 cartelle” (in formato A4, escluso indice e copertina) ammesse dal disciplinare di gara;

- alla “Relazione esplicativa con specifico riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione di cui al successivo punto 16.1” per essere strutturata in una serie di riquadri recanti dei meri elenchi, senza alcun riferimento alle voci relative agli elementi e sub elementi di valutazione dell’offerta.

La conclusione cui giunge la ricorrente è che, quanto al primo documento, la commissione giudicatrice avrebbe potuto esaminare la sola Relazione generale e le schede tecniche nn. 1, 2, 3, 4 e 5, e null’altro, e, quanto alla seconda, non avrebbe potuto servirsene al fine di valutare l’offerta della concorrente, con l’ulteriore considerazione che per aver, invece, tenuto integralmente conto dell’una e dell’altra documentazione per esprimere il proprio giudizio sull’offerta tecnica, la commissione avrebbe favorito ingiustamente l’aggiudicatario rispetto agli altri concorrenti in spregio al principio della par condicio.

2.7. Il motivo è infondato.

2.7.1. Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777).

2.7.2. Nel caso di specie, da un lato, il disciplinare di gara non prevedeva il superamento del limite dimensionale a pena di esclusione, e dall’altro, la ricorrente non ha dato dimostrazione che ne sia derivato un vantaggio in favore della controinteressata.

Convincente, infatti, è quanto sostenuto dalla società aggiudicatrice nella sua memoria difensiva: la commissione giudicatrice, in sede di valutazione dell’offerta, ha tenuto conto del solo contenuto della Relazione generale, non eccedente il limite dimensionale se non unitamente alle schede tecniche e agli allegati, poichè la stessa era esaustiva e priva di rimandi agli allegati, come pure della Relazione esplicativa in quanto la sua redazione consentiva di comprendere esattamente le soluzioni tecniche caratterizzanti la fornitura.

3. In conclusione, il ricorso di primo grado di Atzwanger s.p.a. va integralmente respinto e confermato l’assorbimento del ricorso incidentale per carenza di interesse della controinteressata a contestare l’ammissione della ricorrente alla procedura di gara.

4. La riforma della sentenza di primo grado giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 946/19, respinge il ricorso di primo grado di Atzwanger s.p.a.. Compensa tra tutte le parti in causa le spese del doppio grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020

 

 

GUIDA ALLA LETTURA

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che nell’ipotesi in cui il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti inerenti all’offerta sia previsto a pena di esclusione, tale circostanza è idonea a giustificare l’estromissione dalla gara dell’aggiudicatario che abbia violato il prescritto limite.

Nel caso di specie, un operatore economico, soccombente nel giudizio di primo grado, aveva presentato un ricorso nei confronti dell’impresa aggiudicataria rilevando, in via principale, la violazione del principio di parità di trattamento poiché la documentazione contenuta nell’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario risultava difforme dalle prescrizioni del disciplinare di gara. Tale documentazione, infatti, risultava composta da 203 cartelle a fronte delle 120 cartelle previste dal disciplinare di gara.

Giudici di Palazzo Spada, nella pronuncia de quo, hanno respinto l’appello ritenendo tale gravame infondato.

Secondo il Collegio, il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”.

In tale ipotesi, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777).

Nel caso di specieil disciplinare di gara non prevedeva il superamento del limite dimensionale a pena di esclusione e, inoltre, l’impresa ricorrente non ha prodotto alcuna prova di un vantaggio concreto a favore della controinteressata aggiudicataria della gara.

Dunque, come giustamente sostenuto dalla società aggiudicataria della gara, in sede di valutazione dell’offerta, la commissione giudicatrice ha operato correttamente la scelta di valutare unicamente il contenuto della Relazione generale, non eccedente il limite dimensionale se non unitamente alle schede tecniche e agli allegati.

Definitivamente, in virtù dell’interpretazione data da tale pronuncia, nel caso in cui gli atti di gara prevedano solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”, il ricorrente che intende porre a fondamento della sua impugnazione tale eccedenza di pagine deve fornire prova, anche solo presuntiva, - e non limitarsi a mere congetture – di come il superamento del numero di pagine abbia determinato, da un lato, un indebito vantaggio per il concorrente aggiudicatario e, dall’altro, un danno per il ricorrente medesimo.