Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2020, n. 2900
La sola natura volontaria del lavoro straordinario (così come di quello supplementare) non vale di per sé a incidere sull’offerta, afferendo piuttosto il possibile rifiuto del prestatore di lavoro “ai rapporti interni fra datore e lavoratore”, sempreché “il ricorso al lavoro supplementare (e straordinario) sia contenuto in una percentuale limitata”.
Ne consegue, pertanto, che il richiamo al lavoro straordinario, potendo effettivamente rientrare fra gli elementi di possibile organizzazione dell’impresa, non va ritenuto aprioristicamente precluso a fini di giustificativi della sostenibilità dell’offerta.
Orbene, il lavoro supplementare è una modalità di organizzazione del lavoro (volta a consentire un legittimo risparmio di spesa) perfettamente compatibile, ai sensi della vigente contrattazione collettiva di settore, con l'assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto per cui è causa.