Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4372

Ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia, in presenza di pericolo infiltrativo al quale una società risulta esposta, l’estraneità formale degli organi direttivi della società od impresa a vicende, anche prive di accertato rilievo penale, ma comunque fortemente indizianti ai fini della prevenzione antimafia, non può da sola bastare a ritenere la stessa società od impresa fuori dal “giro” e cioè dal pericoloso circuito attrattivo o condizionante, che la criminalità mafiosa costituisce laddove individua possibilità di profitto.

[…] Il condizionamento mafioso, essenziale al fine del controllo del territorio, può ben derivare dalla presenza di soggetti controindicati nell’impresa interessata, in ruoli comprensibilmente defilati rispetto a quella che appare, formalmente ed al pubblico, la gestione della stessa.

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