Consiglio di Stato, Sez. V, 4 maggio 2020, n. 2796
La clausola sociale, sebbene preordinata alla promozione della stabilità occupazionale, deve essere interpretata evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; con l’ulteriore corollario che l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante