EMERGENZA CORONAVIRUS - consultabili testo del decreto e relazione illustrativa

norme nazionali su sanità, lavoro, liquidità imprese e famiglie, fisco

Riepilogo schematico delle principali misure introdotte:

DIFFERIMENTO SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI: vengono sospese fino al 31 maggio 2020 (oppure attraverso rate di pari importo fino a ottobre 2020) le scadenze fiscali di marzo a condizione che si tratti di imprese che nell’anno d’imposta 2019 abbiano avuto un volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro, ovvero di imprese operanti in ambito turistico, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator e aziende con sede nella cd prima zona rossa.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: estesa a tutte le aziende - senza distinzioni territoriali e/o dimensionali - la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

LEGGE 104/92: A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

LICENZIAMENTI: la norma sospende, per due mesi, tutte le procedure di licenziamento individuale e collettivo in Italia, nonché i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (esempio licenziamento per motivi economici). Sostanzialmente consentiti per 60 giorni solo i licenziamenti disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per inadempienze gravi o gravissime del lavoratore.

PARTITE IVA E AUTONOMI: È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI: Per dipendenti pubblici e privati con reddito sotto 40 mila euro è previsto un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020. Andrà ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio spetta a chi guadagni non più di 40 mila euro l’anno ed è esentasse. Viene rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

VERSAMENTI COLF: Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

QUARANTENA: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

CREDITI D’IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE: Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

SOSPENSIONE RATE DI MUTUO: Sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi, senza necessità di presentare l’Isee. Il decreto amplia così le maglie del Fondo Gasparrini - attualmente riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza - anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti che presentano autocertificazione di un calo di oltre un terzo del fatturato per l’emergenza. Previsto un fondo a garanzia di 500 milioni. La moratoria - fino a 18 mesi - prevista per i mutui prima casa viene così estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee.

Le istruzioni operative saranno emanate dagli enti di competenza.

 

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