T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 26 agosto 2019, n. 2050
La nozione di inizio del processo deve ritenersi assimilabile a quella di pendenza del giudizio, con conseguente rilevanza, dunque, del momento del deposito e non di quello della notifica del ricorso.
Il ricorso giurisdizionale amministrativo, infatti, a differenza dell’atto di citazione è privo della vocatio in ius, e la sua notifica preventiva all’Amministrazione, come anche all’eventuale controinteressato, è propedeutica soltanto ad avvertire le parti interessate dell’avvenuta impugnazione di un provvedimento amministrativo che, di conseguenza, non diventerà definitivo poiché i suoi effetti potrebbero essere caducati dall’invocata pronuncia giudiziale di annullamento. La notifica, dunque, non sarebbe di per sé idonea ad instaurare il rapporto processuale che, nella fattispecie, si configura proprio con il deposito presso la segreteria del Giudice adito.
Secondo quanto, infatti, affermato dal Consiglio di Stato: «Nel processo amministrativo, l'instaurazione del rapporto processuale si verifica all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del Tar; l'individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa ("vocatio in jus"), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso si ha nel momento del relativo deposito» (Cons. Stato sez. IV, 19/12/2016, n.5363). In tal senso deporrebbe anche il rinvio esterno all’art.39 co.3 c.p.c. disposto dall’art.39 co.1 c.p.a.
Né, peraltro, potrebbe ritenersi siffatta conclusione in contrasto con il principio di effettività della tutela, considerato, infatti, che, secondo l’interpretazione letterale e preferibile dell’art.1 co.23 d.l. 32/2019 (come risultante in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di conversione), l’abrogazione del rito “super-accelerato” opera dal 18 giugno 2019, ossia dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il che garantirebbe un adeguato margine di conoscenza agli interessati delle nuove (o “vecchie”) regole da osservare per l’esercizio del loro diritto di difesa.
In senso difforme: T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 13 maggio 2019, n. 324