Cons. Stato, Sez. v, 20 novembre 2019, n. 7922
- E’ del resto principio consolidato, poggiante sulla disposizione di cui all’art. 4, comma 4, d.lgs 50/2016, e già sull’art. 37, comma 4 d.lgs n. 263 del 2006, che nei raggruppamenti d’imprese di tipo orizzontale vadano indicate – in termini descrittivi o percentuali – le parti del servizio svolte da ciascun componente, risultando peraltro tale onere teso “ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate”.
- Allo stesso modo, l’integrazione mediante avvalimento interno del requisito tecnico – professionale consistente nel precedente espletamento di servizi analoghi non vale di per sé a denegare il corretto soddisfacimento dei requisiti di gara e la capacità professionale del concorrente, pena l’obliterazione della stessa figura dell’avvalimento e del suo significato.
- Sotto il primo profilo, non è dovuta la dichiarazione sulla mancanza di cause d’esclusione ex art. 80 d.lgs n. 50/2016 da parte della Dedagroup s.p.a. (e dei relativi rappresentanti) quale socio della mandataria Dedagroup Public Services, trattandosi di socio unico persona giuridica, come tale non rimesso – secondo l’interpretazione che il Collegio predilige – al relativo regime di cui all’art. 80, comma 3 d.lgs n. 50 del 2016.
- Lo stesso è a dirsi per l’assenza della dichiarazione del socio della società in accomandita semplice maggioritaria al 99% della mandante S.I.A.I.: l’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 prescrive infatti il possesso dei requisiti generali in capo al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, socio che coincide nel caso in esame con la suddetta s.a.s., non già con il relativo socio, di cui peraltro l’appellante non deduce neppure la titolarità di poteri rappresentativi.