Consiglio di Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7580
1.Il principio di proporzionalità (ex art 4 d.lgs. 50 del 2016) rientra tra i criteri interpretativi della disciplina di gara. Unitamente ad altri parametri regolativi, altrettanto vincolanti dettati dal legislatore, il principio di proporzionalità integra la lex specialisfacendo sì che una sanzione, legittima (e vincolante) nella sua astratta previsione, si riveli incompatibile con quel criterio nella fase applicativa, in relazione alla concreta fattispecie, dando luogo a un provvedimento illegittimo.
2.Laddove sia indubbia la realizzazione della situazione sostanziale (l’esistenza della cauzione provvisoria), la difformità sul piano strettamente probatorio – documentale (l’ordine di bonifico in luogo della quietanza attestante l’avvenuto accreditamento del bonifico) si qualifica in termini di “incompletezza” e non “inesistenza”. Solo tale evenienza consente il ricorso alla regolarizzazione del documento carente mediante la sollecitazione dell’attività integrativa del concorrente o la corretta acquisizione da parte della Commissione di gara, ove possibile, delle informazioni carenti.