Consiglio di Stato, sez III, 8 ottobre 2019, n. 6820.
1. Le offerte, quali meri atti privati, traggono la qualità di atti “del procedimento”, con tutti gli effetti che ne conseguono, dal bando o comunque dall’atto, altrimenti qualificato (lettera d’invito), che ne prevede tempi e modalità di presentazione, facendo sorgere in capo all’Amministrazione l’obbligo di prenderle in esame in vista del raggiungimento dello scopo finale (aggiudicazione).
2. Per la loro natura, le offerte sfuggono all’ambito oggettivo della giurisdizione cassatoria del giudice amministrativo, la quale ha ad oggetto esclusivo gli atti espressivi (in senso soggettivo e oggettivo) del potere amministrativo. La caducazione delle offerte, quindi, può conseguire (solo) quale effetto della eliminazione dal mondo giuridico, ope iudicis, degli atti da cui le offerte traggono la legittimazione procedimentale in ossequio al principio simul stabunt, simul cadent.