Consiglio di Stato, sez III, 13 settembre 2019, n. 6168

1. Ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara per irregolarità fiscale, rilevano i requisiti della “gravità” e della “definitività” delle violazioni tributarie. E’ da intendersi violazione “grave” quella che comporta un omesso pagamento di imposte e tasse per un ammontare superiore all’importo di cui all’art 48 bis, commi 1 e 2 bis del D.P.R. n. 602/1973; costituisce violazione “definitivamente accertata” quella relativa all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Il carattere definitivo dell’accertamento discende dalla sentenza passata in giudicato, con la quale è stato respinto il ricorso del contribuente, ovvero dalla definitività dell’accertamento in sede amministrativa, per la mancata impugnazione dell’atto impositivo nel termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza (o legale conoscibilità) da parte del contribuente, senza che, nello stesso termine, questi abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, soddisfacendo la pretesa dell’Amministrazione finanziaria anche mediante definizione agevolata. 

2. La sospensione della cartella esattoriale disposta dall’ente impositore attiene alla sola fase della riscossione del credito tributario e non incide sull’intangibilità del titolo, quindi, in caso di mancata impugnazione dell’atto impositivo, il debito resta incontestato e definitivamente accertato.

3. La certificazione di regolarità amministrativa rilasciata dall’Agenzia delle entrate mediante il sistema AvcPAss o con appositi atti di certificazione rilasciati in data successiva a quella di presentazione dell’offerta, è sindacabile dal giudice amministrativo, seppure incidenter tantum, quando la questione controversa riguarda la definitività o meno delle violazioni tributarie accertate.

 

 

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