Tar Brescia, Sez. I – sentenza, 21 gennaio 2019, n. 68

White list - Cancellazione – Riferimento ad un accertato e perdurante rapporto di interlocuzione tra l’amministratore della società interessata ed un imprenditore esponente di spicco e partecipe attivo di un associazione criminale – Legittimità.

È legittimo, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento con il quale la Prefettura abbia disposto la cancellazione di una società dall’elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), facendo riferimento sia all’accertata sussistenza di un rapporto di interlocuzione tra l’amministratore della società interessata ed un imprenditore considerato esponente di spicco e partecipe attivo di una associazione criminale, che alla partecipazione in raggruppamento alle procedure di gara della società interessata con quella riferibile al medesimo imprenditore.

Com’è noto, l’iscrizione alle white list ha l’effetto di sostituire gli accertamenti prefettizi sul possesso dei requisiti di partecipazione e di esecuzione di contratti pubblici con riferimento alla comunicazione e all’informazione antimafia; e il presupposto per l’iscrizione è dunque identico a quelli che non ostano al rilascio dell’informazione e della comunicazione cd. liberatoria.

Va dunque richiamato l’indirizzo costante della giurisprudenza, secondo il quale, in ragione della pericolosità sociale del fenomeno mafioso, le interdittive antimafia costituiscono misure preventive di avanzata tutela, tese ad impedire che si instaurino rapporti contrattuali tra la p.a. e società formalmente estranee, ma direttamente o indirettamente collegate alla criminalità organizzata. Tali misure sono estranee a qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria, non essendo richiesto l’accertamento di responsabilità al di là di ogni “ragionevole dubbio”, proprio perché una simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dello strumento, che è quella di prevenire un grave pericolo, e non già di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante (cfr. TGRA Bolzano, 6 febbraio 2019, n. 28/2019; Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2018, n. 5410; Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5784;  28 dicembre 2016 n. 5509; 29 dicembre 2016, n. 5533; 7 luglio 2016, n. 3009 e 13 marzo 2015, n. 1345).

Con la sentenza in epigrafe, il Tar Brescia ribadisce che il diniego d’iscrizione nella white list si fonda su un giudizio prognostico e risponde ad una funzione di anticipazione della soglia di prevenzione, cosicché la determinazione negativa del Prefetto può legittimamente fondarsi sulla sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti circa l’esistenza di un pericolo di infiltrazione in atto, da accertarsi con l’applicazione della regola concausale del “più probabile che non”, essendo quindi necessaria, ai fini del rifiuto dell’iscrizione, non la prova del fatto, ma la presenza di una serie d’indizi vagliati alla luce di un giudizio prognostico a carattere latamente discrezionale (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 26 novembre 2018, n. 6824; C.d.S., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4598).

Indizi che vanno considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquista valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. Stato, Sez. III, 18.4.2018, n. 2343).

Nel caso di specie, il Tar Brescia ha ritenuto fondato e attuale il pericolo d’infiltrazione, in quanto la risalenza nel tempo dell’interlocuzione con l’esponente di spicco della malavita locale non ne elideva la rilevanza nell’ambito del giudizio prognostico, atteso che il pericolo nell’attualità risultava confermato e corroborato dai successivi rapporti di collaborazione intercorsi tra i due soggetti, a nulla rilevando, evidentemente, il fatto che il RTI tra l’impresa interdetta e quella riconducibile alla criminalità fosse risultato aggiudicatario di due soli appalti nel periodo preso in esame.

La sentenza sottolinea, anzi, come proprio la partecipazione al raggruppamento fosse idonea a confermare l’esistenza dell’interesse emerso dall’interlocuzione tra i due imprenditori, già oggetto d’intercettazione ambientale, con contatti interrotti solo a seguito dei provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria.