Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019 n. 96
1. Alle procedure comparative e di massa non è possibile applicare l’istituto del soccorso istruttorio, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, nell’ipotesi in cui si configurino a carico del singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – che chiamano il partecipante ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.
2. Il divieto del formalismo incontra il limite dell'esigenza di speditezza e di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.
I precedenti
Consiglio di Stato, Sez. III, 1/03/2017, n. 963, Consiglio di Stato, Sez. III, 25/05/2016 n. 2219, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014.