Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 agosto 2018, n. 4777

Tra le due fasi in cui si articola la procedura di project financing, cioè quella di scelta del promotore e quella di affidamento della concessione sulla base della proposta del primo, vi è un nesso di presupposizione necessaria, individuabile nel fatto che a base di quest’ultima vi è il progetto presentato dal promotore la cui proposta sia stata dichiarata di pubblico interesse dall’amministrazione e ulteriormente avvalorata dal diritto di prelazione spettante a favore del proponente il cui progetto di fattibilità sia stato posto a base di gara.

Il procedimento di project financing è articolato in sub procedimenti, il primo dei quali, che si conclude con la selezione del promotore, che è il “cuore” dell’intera procedura, poiché all’esito dello stesso viene attributivo un vantaggio ai fini della fase di gara, donde l’onere di impugnare immediatamente l’atto finale, con la conseguenza che l’interesse del privato la cui proposta di project financing non è stata ritenuta dall’amministrazione di pubblico interesse, o come nel caso di specie nemmeno valutata, si concentra esclusivamente su questa fase.

Il confronto tra più proposte di contratto, offerte contrattuali o progetti è il metodo principale cui la pubblica amministrazione soggiace nell’individuare la controparte privata perché permette di assicurare i valori cardine dell’imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), e quelli espressamente sanciti dal codice dei contratti pubblici per questo settore di attività delle amministrazioni pubbliche, cioè «economicità, efficacia, tempestività e correttezza» ed ancora di «libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità», che si applicano anche alla selezione del promotore privato della concessione di project financing.

Alla ricorrente che ha partecipato alla fase di selezione del promotore privato, con la presentazione al di una proposta di project financing, in qualità di soggetto direttamente inciso dalla selezione, ricaduta sull’impresa concorrente, è dovuta la comunicazione individuale del provvedimento

L’aggravio procedimentale non è oggetto di divieto assoluto per la P.A., ma può legittimamente essere giustificato da «motivate esigenze».

Una verifica comparativa quanto meno preliminare va svolta nei confronti di tutte le proposte presentate, nell’interesse non solo dell’operatore economico privato, ma anche della stessa amministrazione.

I precedenti:

Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2016, n. 1692, Cons. Stato, V, 6 ottobre 2016, n. 4130, Cons. Stato, V, 10 settembre 2005, n. 6287, Cons. Stato, V, 20 maggio 2008, n. 2355, Cons. Stato, III, 2 agosto 2017, n. 3872

 

 

 

Abbonati per continuare a leggere

Un anno di abbonamento a soli 89.90 €

Sei già abbonato? Accedi