T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, ordinanza n. 245 del 4 luglio 2018

La cd. interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede indi la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi – riscontrati nel caso di specie – in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose (o di criminalità organizzata) o di un possibile condizionamento da parte di queste (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343), tale da comportare una legittima restrizione della libertà di iniziativa economica, sub specie della capacità contrattuale con la pubblica amministrazione (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018 n. 2231).

(1)     In senso conforme, Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343; Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018 n. 2231; Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2018 n. 1901; Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2018, n. 1406; Cons. Stato, sez. III, 10 gennaio 2018, n. 97; Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 670.

 

 

 

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