TAR Sardegna, Sez. I, 4 agosto 2016, n. 667

1.         L’art. 84, comma 8, del d.lgs. 163 del 2006, nel consentire la nomina a commissari di soggetti non appartenenti alla P.A. che ha indetto la gara, non impone alla stazione appaltante l’obbligo di motivare diffusamente in ordine alla scelta di nominare dei membri esterni, ma si limita a prescrivere che quest’ultima, prima di attingere a soggetti provenienti da altre realtà professionali, verifichi l’esistenza di una carenza di organico al proprio interno. Il provvedimento di nomina del componente esterno, pertanto, dovrà ritenersi giustificato in ragione della mancanza, nell’ambito dell’Amministrazione procedente, di personale professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute, di cui l’atto di nomina dovrà implicitamente dar conto, salvo verificare la reale sussistenza del relativo presupposto giustificativo (1).

2.         Nel caso di procedure di evidenza pubblica centralizzate presso organismi formalmente incardinati in amministrazioni pubbliche diverse da quelle contraenti – nei confronti delle quali operino come centrali di committenza secondo il meccanismo rappresentativo delineato dall’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 – l’art. 84, comma 8, del d.lgs. 163 del 2006 deve essere interpretato secondo un criterio di tipo teleologico: i membri esterni della commissione aggiudicatrice, pertanto, dovranno essere scelti tra i funzionari della diversa amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall’impresa selezionata e nell’interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (2).

3.         Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione aggiudicatrice deve esser composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratti. Tuttavia, la competenza dei singoli membri non deve necessariamente riguardare tutte le materie tecnico - scientifiche o addirittura le specifiche tematiche prese in considerazione, a fini valutativi, dalla lex specialis del bando di gara. In tale prospettiva, i dati relativi alla preparazione specifica dei singoli componenti della commissione potranno esser legittimamente costituiti dal titolo di studio, ma la valutazione in ordine all’idoneità di un soggetto di ricoprire l’incarico all’interno del collegio giudicante dovrà essere svolta in concreto e non soltanto in astratto (3).

 

(1) conforme: TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 aprile 2016, n. 1474; parzialmente conforme: 22 maggio 2012, n. 2963; difforme: TAR Lazio, Roma, 16 dicembre 2015, n. 14142.

(2) conformi: Consiglio di Stato, sez. III, 28 marzo 2014, n.1498; Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6114.

(3) parzialmente conformi: TAR Lombardia, Milano, sez. I, 23 novembre 2010, n. 7320; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 4 giugno 2008, n. 1126; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6701; Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3124; Consiglio di Stato sez. VI 10/06/2013 n. 3203; Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cosir S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso Matilde Mura in Cagliari, Via Ancona n. 3;

contro

Comune di Arzachena, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Forgiarini, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via Garibaldi n. 105; Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di Gallura; Unione dei Comuni di Gallura, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto presso Debora Urru in Cagliari, Via Farina n. 44;

nei confronti di

Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. Antonello Rossi, Elena Zanni, con domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, n. 32; Adigest S.r.l., Consorzio Formula Ambiente, Team 3r Ambiente Srl, Era Antonio Maria;

per l'annullamento

- della determinazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Gallura n. 7 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato affidato, alla Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, con sede in Ravenna, l'appalto per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Arzachena", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso e segnatamente:

- della nota della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Gallura prot. n. 146 del 29 gennaio 2016, con la quale è stata comunicata alla Cosir l'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara di cui sopra in favore della soc. coop. Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop.;

- del provvedimento di cui al verbale di gara n. 9 del 20 gennaio 2016, con il quale la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente la medesima gara in favore della soc. coop. Ciclat Trasporti Ambiente;

- della determinazione del "R.U.P. della Centrale Unica di Committenza" n. 164 del 24 settembre 2015 - non conosciuta ma menzionata nella determinazione di aggiudicazione - con cui è stata indetta la gara per l'affidamento della "gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Arzachena", nonché del relativo bando;

- della determinazione n. 228 del 24 novembre 2015 (non conosciuta, ma menzionata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva), con la quale il Dirigente della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Gallura ha nominato la Commissione giudicatrice nella gara di cui sopra;

- del decreto n. 817 del 23 settembre 2015 (non conosciuto, ma menzionato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva), con il quale il Dirigente della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Gallura ha attribuito le funzioni di "RUP per la procedura in oggetto", all'ing. Antonio Maria Era;

- di tutti i verbali di gara, di tutti gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice e di tutte le attività espletate dalla medesima Commissione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e dell’Unione dei Comuni di Gallura e di Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni Gallura per l’affidamento della gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Arzachena.

L’appalto è stato assegnato alla Ciclat Trasporti ambiente.

La legittimità della procedura veniva contestata dalla ricorrente che, avverso gli atti indicati in epigrafe, ha dedotto una serie di censure tutte dirette contro la nomina della Commissione di gara.

Si costituivano il Comune di Arzachena e l’Unione dei Comuni della Gallura contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Anche la controinteressata Ciclat si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Il 21 marzo 2016 la controinteressata depositava memoria difensiva.

L’11 aprile 2016 la ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti.

Il 9 maggio 2016 Ciclat depositava memoria difensiva.

Il 14 maggio 2016 la ricorrente depositava memoria di replica.

Alla udienza pubblica del 25 maggio 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

E’ anzitutto necessario effettuare una ricognizione delle censure contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

Queste, in sintesi, le contestazioni che la ricorrente muove ai provvedimenti impugnati:

1) l’art. 2 della convenzione istitutiva della centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni Gallura prevede al comma 3 che “sono di competenza della Centrale Unica di Committenza …la nomina della Commissione giudicatrice, su proposta del Comune, in caso di gara da affidare mediante criterio di offerta economicamente più vantaggiosa”; afferma la ricorrente che se tale proposta non esistesse la procedura sarebbe illegittima;

2) presupposto per poter nominare commissari esterni alla Stazione appaltante è la accertata carenza in organico di adeguate professionalità che, ai sensi dell’art. 120 comma 3 del d.P.R. 207/2010, è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigentedell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente; il preliminare accertamento in ordine alla assenza/presenza di adeguate professionalità nell’ambito della Stazione appaltante, se correttamente effettuato, avrebbe portato al riscontro di tali professionalità, anzitutto, all’interno della Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni Gallura nonché all’interno dell’Unione medesima.

Nessuno degli “interni”, seppur presenti, è stato chiamato a far parte della Commissione, né l’Amministrazione ha attestato la carenza in organico o comunque ha spiegato per quali ragioni ha ritenuto che nessuno di essi avesse le professionalità/requisiti necessari per essere nominato componente della Commissione di gara;

3) la Centrale unica di committenza, come risulta dall’art. 3 della citata convenzione costitutiva è composta “oltre che da personale dell’Unione…anche dal personale dei Comuni aderenti individuato dal singolo Comune aderente che lo distaccherà funzionalmente all’Unione centrale Unica di committenza, a seconda delle esigenze; secondo la ricorrente questo significa che le professionalità adeguate per far parte della Commissione dovevano essere ricercate tra il personale di tutti i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Gallura, primo fra tutti, il Comune di Arzachena che è l’Amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto; tutti i dipendenti dei predetti Comuni potevano essere funzionalmente distaccati per il singolo appalto e ciò in coerenza con la ratio dell’art. 84 comma 8 del d.lgs. 163/2006;

in definitiva, secondo la ricorrente, i due membri esterni Meloni e Filigheddu sono stati nominati senza previa verifica della eventuale carenza in organico di adeguate professionalità all’interno della C.U.C. dell’Unione e dell’Unione medesima;

4) la stessa presenza dell’Ing. Era non è esente da vizi; egli è stato nominato quale Presidente e membro interno ma egli non figura come dipendente della Stazione appaltante;

5) la convenzione istitutiva della C.U.C. prevede la figura del “dirigente responsabile della centrale unica di committenza”; il direttore generale dell’Unione dei Comuni nonché il dirigente responsabile della centrale unica di committenza è la dott.ssa Barbara Pini cui competeva l’adozione di tutti gli atti indicati nell’art. 3 commi 4 e 6 e cioè:

- la competenza all’adozione degli atti di gara a rilevanza esterna (approvazione bandi, atti di aggiudicazione);

- la presidenza delle Commissione di gara.

Nella specie è accaduto invece che:

- la gara è stata indetta dalla C.U.C. con atto a firma del dirigente Ing. Era il quale, se lo ha fatto quale dirigente del Comune di Arzachena, è incompetente;

- la presidenza della commissione è stata assegnata al medesimo Ing. Era;

- l’aggiudicazione della gara è stata disposta dalla C.U.C. con atto a firma del R.U.P., Ing. Era ma anche tale atto spettava alla dott.ssa Pini quale dirigente responsabile della C.U.C;

6) l’Ing. Era non poteva rivestire contemporaneamente la veste di R.U.P. della gara indetta dalla centrale unica di committenza e di R.U.P. del Comune di Arzachena per il procedimento di propria competenza.

Con il ricorso per motivi aggiunti le contestazioni mosse all’operato dell’Amministrazione hanno trovato ulteriore specificazione visto il deposito di tutti gli atti di gara (e atti pertinenti) effettuato dall’Amministrazione.

Di seguito si sintetizzano le contestazioni nuove.

In particolare:

1) il Comune di Arzachena, nel costituirsi in giudizio ha prodotto la nota del 23 novembre 2015 prot. 47034 nonché la comunicazione (mail) del 23 novembre 2015 (che vengono impugnate) che, nella sostanza, contengono la proposta di nomina della Commissione; con la nota del 23 novembre 2015 il dirigente del settore ambiente del Comune di Arzachena ha comunicato al Dirigente della C.U.C. di non aver ricevuto alcun riscontro positivo in ordine alla richiesta di disponibilità del personale interno al Comune di Arzachena per coprire l’incarico di membro della Commissione giudicatrice e ha quindi segnalato l’opportunità di provvedere alla nomina di membri esterni.

Con la nota inviata via mail all’Unione dei Comuni Gallura in data 23 novembre 2015, lo stesso dirigente ha formulato la proposta contenente l’indicazione di due membri esterni (la dott.ssa Meloni e l’Ing. Filigheddu).

Il dirigente del Comune di Arzachena avrebbe dovuto verificare la presenza di professionalità adeguate, non solo nell’ambito del Comune di appartenenza ma, prima ancora all’interno della stazione appaltante (C.U.C. e Unione Comuni Gallura) e, comunque, all’interno dell’organico di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione Comuni Gallura.

L’amministrazione ha verificato la non disponibilità di soggetti dotati della professionalità adeguata a ricoprire il ruolo di Commissario solo all’interno del Comune di Arzachena, laddove, la verifica in questione avrebbe dovuto essere svolta presso la C.U.C. e/o l’Unione dei Comuni Gallura e/o all’interno di tutti i Comuni dell’Unione. E’ quindi insufficiente, a dire della ricorrente, per ritenere rispettata la norma di cui all’art. 84 comma 8 del d.lgs. 163/2006, aver valutato solo l’organico del Comune di Arzachena;

2) la ricorrente precisa che nessuna effettiva verifica in ordine alla presenza di “adeguata professionalità” è stata mai svolta neppure all’interno del Comune di Arzachena; con nota del 18 novembre 2015 prot. 46424 il dirigente del servizio ambiente del Comune di Arzachena ha chiesto a tutti i dirigenti del Comune “la disponibilità Vostra e del personale dei settori in indirizzo ad assolvere a tale incarico. E’ inteso che i membri della Commissione devono vantare comprovata esperienza nello specifico cui si riferisce l’oggetto del contratto”; secondo la ricorrente il dirigente non ha svolto nessuna verifica delle adeguate professionalità rimettendosi completamente alla scelta ed alla voglia degli altri dirigenti del Comune di far parte della Commissione giudicatrice;

3) la nomina del commissario esterno Ing. Filigheddu è illegittima sotto altri profili;

la Cosir ha proposto istanza di accesso agli atti chiedendo:

- nota con la quale la C.U.C. ha chiesto di poter utilizzare l’ing. Filigheddu nella Commissione di Gara;

-richiesta dell’Ing. Filigheddudi autorizzazione a essere nominato;

- autorizzazione rilasciata dal CIPNES.

Il Cipnes riscontrando l’istanza di accesso ha precisato di non aver mai ricevuto nessuna richiesta da parte della C.U.C. ma che era pervenuta solo da parte dell’Ing. Filigheddu la nota del 24 novembre 2015 con la quale egli aveva chiesto l’autorizzazione per poter partecipare in qualità di componente della commissionedi gara; lo stesso Cipnes ha inviato una dichiarazione dell’Ing. Filigheddu il quale afferma di essere stato contattato nella prima decade di novembre per saper se egli fosse disponibile a partecipare quale commissario di gara nella procedura qui esaminata; tale richiesta per le vie brevi sarebbe stata rivolta all’Ing. Filigheddu prima che fosse verificata la disponibilità del personale interno del Comune a far parte della Commissione;

4) afferma la ricorrente che dalla impugnata determinazione n. 228/2015 di nomina della Commissione giudicatrice risulta confermata la già dedotta illegittimità della presenza dell’Ing. Era quale Presidente della Commissione; nella determina si legge che il dirigente responsabile della C.U.C. ha delegato la presidenza della Commissione di gara all’Ing. Antonio Maria Era; l’art. 3 comma 6 della Convenzione istitutiva della C.U.C. prevede che: “La presidenza della Commissioni di gara e del seggio di gara è demandata al responsabile della centrale unica il quale potrà delegare ad un componente dell’ufficio di coordinamento”. Il presupposto fondamentale perché l’ing. Era potesse essere delegato alla presidenza della Commissione era che egli fosse membro dell’ufficio di coordinamento della C.U.C.. Tale ufficio è composto dai dirigenti/P.O. dei comuni aderenti individuati e concessi in distacco dai Comuni aderenti alla presente convenzione. Secondo Cosir non risulta che l’Ing. Era sia stato distaccato alla C.U.C. per far parte dell’ufficio di coordinamento della C.U.C.. L’errore in cui sarebbero incorse le amministrazioni nel procedimento di nomina sarebbe quindi evidente. L’ing. Era, mai distaccato e mai operante all’interno dell’ufficio di coordinamento della C.U.C. non poteva essere nominato presidente della Commissione secondo quanto previsto dall’artt. 3 comma 5 della convenzione istitutiva della C.U.C. con conseguente illegittimità della delega in suo favore quale presidente della commissione giudicatrice rilasciata dal direttore generale nella impugnata determinazione n. 228 del 24 novembre 2015.

Il ricorso, come già anticipato, è infondato.

Intanto va chiarito un punto.

La ricorrente non contesta l’esito della gara nella quale si è classificata all’ultimo posto della graduatoria. Essa ha regolarmente partecipato e, visto l’esisto sfavorevole, ha deciso di contestare la nomina della Commissione di gara.

Questo l’inquadramento in punto di fatto della vicenda.

Si tratta di vedere se effettivamente le regole inerenti la nomina della Commissione giudicatrice siano state violate o meno.

Così non è poiché l’Amministrazione ha correttamente operato.

Va preliminarmente chiarito che l’art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, consente la nomina quali commissari di soggetti non appartenenti alla P.A. che ha indetto la gara, atteso che tale norma, dopo aver previsto la regola secondo cui i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, stabilisce altresì che “in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25”. Questa disposizione, in combinato disposto con l’art. 120, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, prevede quindi espressamente la possibilità di ricorrere alla individuazione di commissari esterni nelle procedure di gara in presenza di determinate condizioni.

L’art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel consentire la nomina quali commissari di soggetti non appartenenti alla P.A. che ha indetto la gara, non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di motivare diffusamente in ordine alla scelta di nominare commissari esterni, limitandosi piuttosto a prescrivere che la stazione appaltante proceda alla verifica della predetta carenza prima di attingere a soggetti provenienti da altre realtà professionali, dovendo quindi il provvedimento di nomina di un componente esterno ritenersi giustificato in ragione della mancanza di personale interno all’Amministrazione procedente professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute, di cui l’atto di nomina dà implicitamente atto, salvo verificare la reale sussistenza del relativo presupposto (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. II, 21 aprile 2016, n. 1474).

La giurisprudenza più recente, e del tutto condivisibile, afferma che l’art. 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici (secondo cui “i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione”), va interpretato in modo sostanzialistico, ritenendo a tal fine non necessario estrinsecare le motivazioni che hanno portato alla nomina dei membri esterni (T.a.r. Lombardia, Milano Sez. IV, 10 giugno 2016, n. 1179).

Così stando le cose, si tratta di fare luce sui seguenti punti:

1) i rapporti tra Centrale unica di committenza e Comune di Arzachena;

2)se, al netto di inutili formalismi, l’Amministrazione abbia o meno verificato il presupposto della carenza di personale idoneo all’interno della stessa;

3) la legittimità della nomina dell’Ing. Filigheddu, oggetto di specifica contestazione;

4) la legittimità della presidenza della Commissione di Gara da parte dell’Ing. Era.

Occorre procedere con ordine.

La Commissione di gara è stata (come doveva essere) nominata dal direttore generale dell’Unione dei Comuni Gallura con determinazione n. 228 del 24.11.2015 su proposta del Comune di Arzachena. La proposta è pervenuta (come doveva essere) dall’Ing. Era unico soggetto competente nella sua qualità di dirigente del settore ambiente del Comune.

La scelta è caduta su nominativi sicuramente dotati delle competenze necessarie per lo svolgimento della delicata funzione (l’oggetto dell’appalto, di rilevante importanza, è la gestione integrata dei rifiuti nel Comune nel cui territorio è ricompresa la Costa Smeralda).

In particolare si tratta della dottoressa Meloni, responsabile del settore ambiente e demanio del Comune di Palau (Comune facente parte dell’Unione dei Comuni della Gallura) e dell’Ing. Filigheddu, dirigente del settore ICT del Cipnes (Consorzio industriale provinciale Nord est).

Sui rapporti tra centrale unica di committenza e Comune di Arzachena è agevole richiamare la pregevole pronuncia del Consiglio di Stato che ha affermato che “L’art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, il quale prevede che, in sede di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, vanno scelti in via prioritaria i funzionari della Stazione appaltante, è concepito e formulato con riferimento a uno schema organizzativo semplice della gestione della gara e, cioè, a un modello in cui la stazione appaltante amministra anche la procedura. Nel caso di procedure che vengono centralizzate presso organismi formalmente incardinati presso amministrazioni diverse da quelle contraenti e nei confronti delle quali operano come centrali di committenza, secondo il meccanismo rappresentativo descritto all’art. 3, comma 34, d.lgs. cit., la disposizione in parola deve essere interpretata con criteri teleologici, secondo i quali i membri della commissione possono essere scelti anche (meglio: debbono essere scelti) tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la gara) Amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall’impresa selezionata e nell’interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (Cons. di Stato, Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6114).

Quindi, se l’Ing. Era del tutto legittimamente, nella sua qualità di dirigente del settore ambiente del Comune andava a presiedere la Commissione di gara, altrettanto legittimamente, una volta acclarata la mancanza di figure all’interno del Comune di Arzachena idonee a svolgere quell’incarico, gli altri due membri sono stati nominati all’esterno.

Laricorrente ha menzionato funzionari che, a suo dire, sarebbero stati idonei alla nomina e che tuttavia non sono stati presi evidentemente in considerazione prima di ricorrere ad un membro esterno.

Ma tali argomentazioni sono smentite dai fatti.

Vediamo uno per uno i funzionari che, a dire della ricorrente, avrebbero dovuto ricoprire quell’incarico.

Il primo sarebbe l’arch. Libero Meloni -OMISSIS-che del tutto correttamente non ha ritenuto di entrare a far parte della commissione giudicatrice di quella che senza dubbio era la gara più delicata del Comune di Arzachena.

Va per inciso rilevato che è la stessa Anac a imporre (correttamente) ai Comuni tutta la prudenza necessaria nella gestione delle procedure che rientrano nelle aree a rischio corruzione (e l’area contratti è definita nella sostanza dall’Anac l’area a rischio per antonomasia, tanto da dedicare ad essa una Sezione intera del Piano nazionale anticorruzione approvato con determinazione del 28 ottobre 2015).

Nel citato Piano si legge tra l’altro:

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

a) Identificazione degli eventi rischiosi: completa e svolta sulla base di molte fonti informative

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi

di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell’amministrazione. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive» compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

Per procedere all’identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione o

ente prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es.

procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degliuffici e con il personale, oltre che naturalmente le risultanze dell’analisi della mappatura dei

procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).

Negli approfondimenti del presente Aggiornamento relativi all’area di rischio contratti pubblici e alsettore Sanità sono proposte alcune esemplificazioni di eventi rischiosi. Altre potranno essere elaboratedall’Autorità in relazione ad ulteriori aree o settori.

b) Analisi del rischio: l’attenzione alle cause degli eventi rischiosi

L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più

approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di

esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. Anche in questa fase è indispensabile il

coinvolgimento della struttura organizzativa.

In particolare, in questo documento si vuole porre l’attenzione sul fatto che l’analisi è essenziale al

fine di:

comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le

migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di

prevenzione più idonee);

definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei

processi.

Il punto 4.2.2 del Piano nazionale anticorruzione, rubricato“Possibili eventi rischiosi” prevede casi di scuola ben meno importanti di quello di una indagine per corruzione per consigliare di non far gestire procedure a rischio a soggetti che versano in determinate condizioni.

Del tutto corretta (anzi, obbligata) è quindi l’indisponibilità a rivestire l’incarico da parte dell’Arch. Libero Meloni così come corretta è stata la posizione complessiva dell’Amministrazione.

Quanto all’altro soggetto nominato dalla ricorrente, l’avvocato Forgiarini, occorre chiarire alcuni punti.

E’ ormai ius receptum che nelle gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione aggiudicatrice debba essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi; inoltre i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio (Cons. di Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556).

Tale valutazione, circa l’idoneità di un soggetto a ricoprire quell’incarico va fatta chiaramente in concreto e non in astratto. Occorre valutare caso per caso in base all’oggetto dell’appalto se un soggetto sia o meno idoneo.

Data la particolarità del caso qui esaminato occorre svolgere alcune ulteriori considerazioni.

Affermare in assoluto che un soggetto, in quanto in possesso di un titolo di studio, sia di per sé idoneo a ricoprire il ruolo di commissario di qualsiasi gara non è corretto.

E’ ben vero che l’avvocato Forgiarini potrà far parte di commissioni di gara ma ritenerlo non idoneo (o ritenere lui stesso non essere idoneo) per una determinata gara non è affatto sorprendente.

Se si legge il bando di gara si può osservare quanto segue:

1) l’appalto aveva ad oggetto la gestione integratadei servizidi igiene urbana e complementari del Comune di Arzachena per un importo di € 32.372.940,32 oltre I.V.A. più € 2.312.352,88 per l’eventuale proroga contrattuale;

2) la Commissione giudicatrice doveva valutare un’offerta tecnica che doveva contenere:

2a) relazione particolareggiata delle modalità di svolgimento di tutti i servizi in cui, tra l’altro, dovevano essere esplicitate:

2.a.1) le tecniche di dettaglio di esecuzione del servizio nei vari settori del territorio comunale:

2.a.2) le modalità di gestione dei centri servizi/ecocentri fissi e mobili dell’area travaso cantiere operativo e dell’area di scambio dei beni durevoli all’interno degli ecocentri fissi, incluse le modalità e i processi di controlloe rendicontazione sulle quantità massime conferite e le modalità operative per la razionalizzazione del trasporto a distanza;

2.a.3) modalità di gestione della raccolta differenziata dai pontili portuali;

2.a.4) modalità operative di gestione del servizio spazzamento stradale, lavaggio strade, pulizia della caditoie e lavaggio/sanificazione dei contenitori di prossimità;

2.a.5) modalità di gestione dei rifiuti prodotti nei mercati;

2.a.6) proposta di localizzazione dei contenitori per pile e farmaci, dei distributori per la raccolta delle deiezioni canine e dei cestini stradali;

2.a.7) gli elenchi delle attrezzature da impiegare per ogni singolo servizio, con indicazione delle caratteristiche tecniche principali;

2.a.8) gli elenchi dei mezzi da impiegare per ogni singolo servizio e per ogni itinerario proposto differenziato per i vari periodi dell’anno;

2.a.9) la frequenza di esecuzione delle operazioni espresse esclusivamente in numeri di passaggi/giorno/settimanali/quindicinali/mensili;

2.a.10) i quadri riepilogativi del personale che sarà impiegato con relativo inquadramento contrattuale, qualifica, mansioni, precisando, per ogni passaggio quali figure operative si prevede impiegare, differenziato per i vari periodi dell’anno (stagione estiva in particolare);

2.a.11) il quadro di stima previsionale delle quantità di rifiuto raccolte, suddivise pere tipologia (secco, umido, carta, vetro ecc.);

2.a.12) il riepilogo delle migliori proposte e degli eventuali servizi aggiuntivi;

2b) relazione illustrativa inerente la campagna di informazione partecipazione e sensibilizzazione dell’utenza;

2c) relazione illustrativa inerente le caratteristiche di dettaglio tecnico che evidenzino la maggior qualità del servizio proposto con riferimento agli aspetti legati all’innovazione tecnologica, alla riduzione degli impatti ambientali e visivi, alla efficienza e semplificazione del servizio all’utenza; nell’elaborato dovevano essere forniti dettagli sulla strumentazione di localizzazione dei veicoli di raccolta e spazzamento meccanizzato in servizio nonché sul sistema per l’identificazione dei contenitori per il conferimento delle diverse frazioni merceologiche, il relativo sistema di gestione dei dati ed il sistema per il calcolo della tariffa di igiene ambientale;

2d) relazione illustrativa inerente l’implementazione nella stagione estiva dei servizi in generale;

2e) relazione illustrativa inerente alla sicurezza, il monitoraggio ed il controllo dei servizi erogati.

A pagina 19 del bando sono indicati i criteri e i punteggi che dovevano essere assegnati. In particolare ben 70 dei 100 punti a disposizione dovevano essere assegnati sulla base del criterio qualitativo (in definitiva si trattava di valutazioni squisitamente tecniche).

In questa situazione la scelta di non inserire l’avv. Forgiarini nella Commissione non è censurabile ed anzi, appariva del tutto obbligata. La stessa mancata disponibilità del funzionario non è da ascriversi affatto a una volontà di sottrarsi a doveri d’ufficio bensì semmai a senso di responsabilità.

Quali valutazioni tecniche avrebbe potuto esprimere un avvocato in quella commissione non è dato immaginare.

E’ vero, lo si ribadisce, ed anche questo Collegio lo ha affermato, che per entrare a far parte di una commissione occorreessere esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi.

E’ quindi vero che non occorre essere esperti su tutti gli aspetti specifici presi in considerazione nella lex specialis. Ma neppure si può inserirenella Commissione un soggetto la cui attività non ha alcunaattinenza con l’oggetto del contratto. E questo è il caso che qui occupa il Collegio con riferimento all’avvocato Forgiarini, come ben si evince dall’esame del curriculum agli atti di causa (documento 22 produzioni della ricorrente). Non vale certo a ritenere sussistenti le competenze previste per entrare a far parte di una commissione quale è quella relativa all’appalto qui esaminato un generico riferimento a competenze in materia di “legislazione ambientale” contenuto nel curriculum. Non è la competenza in materia di legislazione, come è ovvio, a fornire le capacità di effettuare valutazioni che, lo si ribadisce, sono di carattere squisitamente tecnico. Né vale l’obiezione che potrebbe essere sollevata secondo cui un legale avrebbe potuto dare un contributo alla valutazione della documentazione amministrativa. Tale contributo poteva (così come è stato) essere validamente dato dagli altri membri della Commissione che poi hanno dato il loro apporto di competenze per le valutazioni di carattere tecnico.

Insomma, al di là di considerazioni puramente formali, la questione è che, una volta escluso l’arch. Meloni (lui sì, pacificamente competente come risulta dal curriculum documento n. 23 produzioni della ricorrente) per le ragioni ampiamente esposte, non c’era alcun altro soggetto tra quelli indicati dalla ricorrente, in grado di entrare a far parte della Commissione di gara.

Così stando le cose l’interpello svolto dall’Ing. Era, piuttosto che essere un qualcosa di meno rispetto a quanto doveva essere fatto, per dare atto della carenza in organico di figure idonee ad assolvere quel compito, ha costituito un qualcosa in più che ha solo aggiunto certezze ad una situazione del tutto chiara.

Se si richiama ora la giurisprudenza già citata, secondo cui l’art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel consentire la nomina quali commissari di soggetti non appartenenti alla P.A. che ha indetto la gara, non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di motivare diffusamente in ordine alla scelta di nominare commissari esterni, limitandosi piuttosto a prescrivere che la stazione appaltante proceda alla verifica della predetta carenza prima di attingere a soggetti provenienti da altre realtà professionali, dovendo quindi il provvedimento di nomina di un componente esterno ritenersi giustificato in ragione della mancanza di personale interno all’Amministrazione procedente professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute, di cui l’atto di nomina dà implicitamente atto, salvo verificare la reale sussistenza del relativo presupposto (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. II, 21 aprile 2016, n. 1474) il ragionamento si chiude.

Non è superfluo aggiungere che questa Sezione ha avuto modo di recente di esprimere principi tesi ad evitare inutili formalismi nell’applicazione dell’art. 84 del d.lgs. 163 del 2006, principi dai quali la Sezione stessa non intende discostarsi.

Con sentenza n. 231 del10 marzo 2016si è affermato quanto segue:

In ordine alla terza censura va intanto ricordato che la violazione del dovere di dare conto in motivazione dell'accertata carenza in organico di adeguate professionalità, per la scelta di nominare commissari esterni, è passibile di sanatoria processuale ex art. 21 octies comma 2 l. 241 del 1990; pertanto in proposito, il ricorrente non può limitarsi a denunciare la carenza di motivazione del provvedimento di costituzione della commissione, ma ha l'onere di allegare elementi atti a rendere concreta l'ipotesi di violazione del precetto che impone di fare prioritario ricorso al personale interno (T.a.r. Liguria, sez. II, 16/05/2014, n. 774).

Ma pur volendo prescindere da tale considerazione, occorre rammentare che ai membri esterni si può ricorrere - per comporre la Commissione di gara - non solo nell'ipotesi di accertata carenza di organico, ma anche in quelli specificamente previsti dal regolamento, il quale a tal fine prevede che è possibile ricorrere alla nomina di commissari, ai sensi dell'art. 84 comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. 1 (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 16/12/2015, n. 14142). La ricorrente da un lato lamenta che l'Ente non avrebbe nominato esperti di comprovata competenza nella materia specifica (contestazione destituita di fondamento) dall'altro, lamenta contraddittoriamente che, per un appalto così complesso, l'Amministrazione avrebbe dovuto condurre una particolare istruttoria su una circostanza del tutto evidente e cioè la mancanza di figure idonee all'interno dell'ente. Va peraltro rilevato che la determinazione di nomina dà espressamente atto della inesistenza di oneri a carico dell'Amministrazione. Ebbene, come è noto, la ratio della scelta del legislatore è giustificata dalla finalità di contenimento dei costi, che impone un criterio di sussidiarietà nella nomina di consulenti esterni. Ricade, pertanto, nell'ambito discrezionale della stazione appaltante verificare se, al proprio interno, vi siano competenze adeguate al tipo di appalto, al fine di evitare di ricorrere ad ausili esterni. La questione, è stata sostanzialmente risolta dall'Amministrazione posto che, data la complessità dell'appalto e l'inesistenza di costi per la nomina della Commissione (questione di cui, lo si ribadisce, si dà atto esplicitamente nella determinazione di nomina) la necessità del ricorso a elementi esterni era pacifica e in linea con le prescrizioni di cui all'art. 84 del d.lgs. 163 del 2006”.

Si tratta di principi perfettamente applicabili al caso qui esaminato nel quale:

1) non vi erano soggetti idonei a entrare a far parte della Commissione;

2) la verifica da parte dei dirigente competente è stata effettuata;

3) non era necessaria una particolare motivazione per ricorrere a soggetti esterni;

4) l’appalto era di rilevante complessità e di rilevante importo.

In ordine alla nomina dell’Ing. Filigheddu non è dato ravvisare alcuna illegittimità.

Le considerazioni da svolgere in ordine ai c.d. contatti “per le vie brevi” sono semplici e non richiedono particolare indagine. E’ ovvio che prima di nominare un soggetto quale commissario di una gara questi sia contattato “per le vie brevi” al fine di verificare la sua disponibilità a ricoprire l’incarico (non vi è alcun obbligo ad accettare una nomina a commissario di gara e verificare prima la disponibilità di un soggetto oltreché del tutto legittimo è logico).

Anche qui, al netto di formalismi, quel che è avvenuto è che, essendo urgente nominare la commissione l’amministrazione si è fatta carico di reperire un soggetto competente e disponibile. Nulla più.

Da ultimo, quanto alla presidenza della Commissione, l’incarico non poteva che essere ricoperto dall’Ing. Era, dirigente del settore ambientedel Comune di Arzachena al quale in realtà spettava per espressa previsione di legge.

Va ricordato che non costituisce violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delimitati dall'art. 107, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. II, 16/12/2015, n. 1726, Cons. di Stato, sez. V, 17 novembre 2014 n. 5632).

Il ricorso è quindi infondato e deve essere rigettato.

Le spese, stante la assoluta particolarità della questione sottoposta al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

 

 

 

Guida alla lettura

La sentenza sopra riportata affronta tre diverse problematiche:

  1. La portata dell’obbligo di motivazione della stazione appaltante qualora quest’ultima decida di dare applicazione al dettato dell’art. 84, comma 8 del d.lgs. 163 del 2006, nominando dei commissari esterni a fronte dell’esistenza di una comprovata carenza di organico al proprio interno.
  2. I criteri di scelta dei membri esterni della commissione aggiudicatrice nel caso in cui le procedure di selezione dell’impresa contraente siano centralizzate presso organismi incardinati in amministrazioni pubbliche diverse da quella beneficiaria della prestazione, nei cui confronti operino come centrali di committenza, secondo il meccanismo rappresentativo delineato dall’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.
  3. L’individuazione dei requisiti di ordine tecnico – scientifico che dovranno essere posseduti dai membri della commissione per poter far validamente parte del collegio giudicante.

Con riferimento alla prima tematica il TAR Sardegna ha affermato che l’art. 84, comma 8, del d.lgs. 163 del 2006, nel consentire alla P.A., che ha indetto la gara, di nominare dei commissari esterni non impone a quest’ultima l’obbligo di motivare approfonditamente tale decisione, limitandosi a prescrivere che l’amministrazione procedente, prima di attingere a soggetti provenienti da altre realtà professionali, verifichi l’esistenza, al proprio interno, di un’effettiva carenza di personale professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute e, nell’atto, ne dia implicitamente conto, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di verificare la reale sussistenza del relativo presupposto giustificativo.

La pronuncia aderisce all’orientamento che effettua un bilanciamento tra l’esigenza di garantire l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell’ azione pubblica e la necessità che quest’ultima si informi ai caratteri di snellezza ed efficienza. In tale prospettiva, la sentenza del Collegio cagliaritano valorizza il  principio di buon andamento della P. A. sancito dall’art. 97 Cost., interpretandolo come parametro di legittimità dell’azione amministrativa, suscettibile di determinare un alleggerimento degli obblighi di motivazione di cui all’art. 3 della legge 241/1990 (sull’evoluzione del principio di buon andamento, per tutte: Corte Costituzionale, sentenze n. 234/1985; n. 404/1998; n. 104/2007; n. 29/1995; n. 470/1997; n. 363/2006).

La sentenza in esame sembrerebbe, invece, prendere le distanze dall’impostazione che riconduce la scelta dei membri esterni della commissione aggiudicatrice ad una nomina di carattere fiduciario, consentendo alla P.A. di omettere qualsiasi motivazione laddove tale scelta appaia giustificata dal bisogno di far fronte a problemi tecnici di particolare complessità e difficoltà (TAR Lazio, Roma, Sezione II 16 dicembre 2015 n. 14142 secondo cui la nomina di membri esterni “…sono assimilabili non già alla chiamata diretta di professionisti privati, bensì alla scelta, fiduciaria, dei funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici”).

Con riferimento alla seconda tematica,  il TAR Sardegna ha affermato che la scelta dei membri esterni dovrà avvenire tra i funzionari della diversa Amministrazione in favore delle quale sarà resa la prestazione contrattuale e nel cui interesse la centrale di committenza ha amministrato la gara. La sentenza mette in luce l’esigenza di interpretare l’art. 84, comma 8 del d.lgs. 163 del 2006 in una prospettiva teleologica, più che letterale. L’utilizzo di un parametro interpretativo di tipo letterale imporrebbe, infatti, di leggere la disposizione in esame nel senso che i componenti della commissione dovrebbero sempre essere scelti tra i funzionari dell’amministrazione che gestisce la procedura di selezione e mai tra quelli della P.A. alla quale verranno sostanzialmente imputati gli effetti economici e giuridici del contratto oggetto della gara. (Consiglio di Stato del 28 marzo 2014, n.1498). Viceversa, l’adozione di un’impostazione interpretativa di tipo finalistico impone di privilegiare, nella scelta dei componenti della commissione aggiudicatrice, i funzionari della (diversa) amministrazione nei cui confronti sarà resa la prestazione contrattuale e nell’interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara.

Il Collegio cagliaritano ha scelto di privilegiare, seguendo l’orientamento attualmente maggioritario, un’impostazione di tipo finalistico, pur senza dar conto della ragioni sottese a tale decisione. Tale scelta trova nuovamente la propria ratio nell’esigenza di valorizzare l’art. 97 Cost.: con l’introduzione della misura di cui all’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, infatti, il legislatore ha inteso realizzare una duplice finalità, consistente nel contenimento della spesa pubblica e nella garanzia di imparzialità e trasparenza nella gestione della procedura di affidamento.

In tale prospettiva, la selezione dei membri della commissione tra i funzionari della P.A. destinataria degli effetti del contratto realizzerebbe sia un risparmio della spesa – dato che i commissari scelti ai sensi dell’art. 34, comma 3 del d.lgs. 163/2006 non avrebbero alcun diritto al compenso per tale attività – sia un’adeguata garanzia del principio di trasparenza, in quanto i soggetti incardinati nell’amministrazione beneficiaria della prestazione finale dovrebbero essere, presuntivamente, portatori dell’esclusivo interesse pubblico alla corretta gestione della procedura di affidamento (sul tema: Consiglio di Stato, sez. III, 28 marzo 2014, n.1498).

Con riferimento alla terza e ultima tematica, il TAR Sardegna ha affermato che la commissione aggiudicatrice dovrà esser composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratti senza, tuttavia, che sia necessaria, da parte dei singoli membri, la conoscenza di tutte le specifiche materie prese in considerazione dal bando di gara.

La decisione appare conforme all’orientamento giurisprudenziale, già condiviso dal TAR Sardegna con la sentenza del 4 giugno 2008, n. 1126, secondo cui il requisito generale della sussistenza di un’esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto dovrà essere interpretato in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla specifica prestazione da affidare. Non sarà, quindi, necessario che nell’esperienza professionale di ciascun membro della commissione rientrino tutte le materie oggetto della gara, in quanto sarà la Commissione nel suo complesso, e non i suoi singoli membri, a dover garantire un grado di conoscenza sufficiente ad assicurare il rispetto del principio di buon andamento della P.A..

Rispetto al predetto orientamento la decisione del TAR Sardegna applica, tuttavia, un correttivo, affermando che la valutazione circa l’idoneità di un soggetto a ricoprire l’incarico all’interno del collegio giudicante, pur potendo prendere le mosse dal possesso di un adeguato titolo di studio, dovrà essere successivamente accertata in concreto. Il Tar Sardegna opera, quindi, una lettura costituzionalmente orientata della corrente di pensiero maggioritaria che trova la propria ratio nell’esigenza di impedire che, all’interno della commissione, vengano a collocarsi soggetti incapaci di dare un reale apporto alle scelte del collegio giudicante. Viene, in tal modo, scoraggiata una lettura del dato normativo avulsa dal dato reale ed incapace di garantire una razionale allocazione della spesa pubblica necessaria a retribuire i componenti della commissione esaminatrice.

Conclusivamente, è opportuno considerare che la tematica riguardante la composizione della commissione aggiudicatrice è stata recentemente innovata dall’entrata in vigore del decreto legislativo del 16 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo codice degli appalti pubblici. L’art. 77 della nuova disciplina stabilisce, infatti, che i commissari dovranno esser scelti, tramite sorteggio, tra i soggetti iscritti nelle sezioni di in un apposito Albo Istitutivo tenuto presso l’ANAC.  La nuova disciplina segna il definitivo superamento di alcune delle problematiche poste dall’art. 84 d.lgs. 163/06 determinando, tuttavia, l’esigenza di nuove riflessioni in merito ai requisiti per l’iscrizione nell’Albo Istitutivo, alle modalità di funzionamento del sorteggio e al regime transitorio della nuova normativa.