Tar Puglia. Lecce sez. III, 4.03.2020, n. 304

  1. Le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto.
  2. L'omessa considerazione dei servizi puntualmente previsti dalla “lex specialis”, della loro esecuzione e del relativo monte orario del personale da impiegare, rendono l'offerta difforme da quanto richiesto dalla Stazione appaltante per l’esecuzione dell’appalto, oltre che, conseguentemente, inattendibile anche per ciò che concerne il costo della manodopera e, in generale, l’offerta economica.
  3. Le suddette omissioni incidono su elementi essenziali dell’offerta in relazione all’oggetto dei servizi da appaltare, determinandone l’incompletezza, e, conseguentemente, l’esclusione dalla gara.
  4. La verifica dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è necessaria, atteso che la novella di cui all'art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. (evidentemente finalizzata alla tutela del diritto dei lavoratori - di rango costituzionale - alla giusta ed equa retribuzione, ai sensi dell’art. 36 della Carta Fondamentale) <<comporta - incontrovertibilmente - la “generalizzazione” dell’obbligo di verificare specificamente (prima dell’aggiudicazione) il rispetto del costo del personale di cui alle Tabelle Ministeriali>> e <<risponde alla “ratio” di accertare (sempre e necessariamente) l’effettivo rispetto dei minimi salariali (come rivenienti dalle pertinenti Tabelle Ministeriali) da parte del futuro aggiudicatario, imponendo alla P.A. la verifica preliminare del costo del personale in ogni caso (e cioè anche laddove non si verta in ipotesi di offerta da sottoporre al giudizio di anomalia per legge, ex art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 324 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

La Pulita & Service Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vincenzo Augusto e Roberto D'Addabbo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Dario Lisi in Lecce, via Vito Mario Stampacchia, n. 21;

contro

Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

Centrale Unica di Committenza Monopoli-Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

La Lucentezza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- con il ricorso introduttivo:

- della determinazione dirigenziale del Comune di Fasano n. 2217 del 20 dicembre 2018, comunicata alla Società ricorrente con nota p.e.c. dell’8 gennaio 2019, “in parte qua”, di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei servizi comunali del Comune di Fasano e di ulteriori servizi alla ditta La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C.;

- dei verbali di gara (n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7), nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha ammesso e valutato l’offerta tecnica e l’offerta economica delle società La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. e La Lucentezza S.r.l., e, all’esito dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (verbale di gara n. 7 del 10 dicembre 2018), ha redatto la graduatoria finale, in cui i predetti operatori economici si sono classificati rispettivamente al primo ed al secondo posto;

- di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso;

- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora stipulato, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), o, comunque, dell’art. 122 del Decreto Legislativo n. 104/2010;

- e, in via gradata, per la condanna della Stazione appaltante resistente a risarcire alla Società ricorrente tutti i danni subiti e subendi;

- con i motivi aggiunti notificati il 25 - 26 giugno 2019 e depositati il 4 luglio 2019:

- per l’annullamento:

- della determinazione dirigenziale n. 970 del 27 maggio 2019 (prot. n. 002103), nella parte in cui il Comune di Fasano ha aggiudicato l’appalto dei servizi in questione in favore dell’operatore economico secondo classificato La Lucentezza s.r.l., a seguito dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione alla ditta La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C., di cui alla determinazione dirigenziale n. 2217 del 20 dicembre 2018, e dell’esclusione della predetta ditta dalla gara (pure disposti nella medesima determinazione dirigenziale n. 970/2019);

- di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, comunque connesso;

- oltre naturalmente, qualora occorra, di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo, innanzi indicati;

- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), o comunque dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010;

- e, in via gradata, per la condanna della Stazione appaltante resistente a risarcire alla Società ricorrente tutti i danni subiti e subendi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano e della controinteressata La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l’Avvocato R. D'Addabbo e l’Avvocato A. Vantaggiato, in sostituzione dell'Avvocato O. Carparelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società ricorrente - terza classificata nella graduatoria finale, con punti 69,02, nella gara con procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei servizi comunali del Comune di Fasano e di ulteriori servizi a supporto delle funzioni istituzionali del civico Ente, per la durata di cinque anni, nonchè precedente gestore del servizio - ha riassunto innanzi a questo T.A.R. (tempestivamente, dopo l’ordinanza collegiale n. 371/2019 del 7 marzo 2019 di incompetenza territoriale, ex art. 15 del c.p.a., del T.A.R. Puglia - Bari) il ricorso (notificato il 7 febbraio 2019) proposto avverso:

- la determinazione dirigenziale n. 2217 del 20 dicembre 2018, ad essa comunicata con nota p.e.c. dell’8 gennaio 2019, “in parte qua”, con cui il Comune di Fasano ha approvato i verbali di gara e aggiudicato l’appalto di che trattasi alla società La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. (prima graduata);

- i verbali di gara (n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7), nella parte in cui la Commissione ha ammesso e valutato l’offerta tecnica e l’offerta economica delle società La Splendor s.n.c. e La Lucentezza s.r.l. (anziché escluderle), e, all’esito dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (con verbale di gara n. 7 del 10 dicembre 2018), ha redatto la graduatoria finale, in cui i predetti operatori economici si sono classificati rispettivamente al primo (con punti 71,68) e al secondo posto (con punti 71,59);

- ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso.

Ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, qualora stipulato, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), o, comunque, dell’art. 122 del Decreto Legislativo n. 104/2010, nonché, in via subordinata, la condanna della Stazione appaltante al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti e subendi.

A sostegno del gravame ha dedotto la seguente unica articolata censura così rubricata:

1) Violazione degli artt. 94, 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d) del Decreto Legislativo n. 50/2016 - Violazione del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale di appalto - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Motivazione apparente - Violazione del principio di par condicio dei concorrenti - Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Si è costituita in giudizio la controinteressata aggiudicataria La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. (di seguito, anche solo La Splendor s.n.c.), contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fasano, parimenti contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

Non si sono costituite in giudizio la controinteressata La Lucentezza S.r.l. e la Centrale Unica di Committenza Monopoli-Fasano.

All’udienza in Camera di Consiglio del 10 aprile 2019, i difensori presenti delle parti hanno chiesto il rinvio della decisione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla Società ricorrente, rilevando l’avvenuta attivazione, da parte della Stazione appaltante, del procedimento di verifica del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con proroga, “medio tempore”, dell’affidamento del servizio alla Società ricorrente sino a maggio 2019.

Su istanza di parte, sono stati disposti ulteriori rinvii della trattazione della suddetta istanza cautelare (alle udienze in Camera di Consiglio del 15 maggio 2019, 28 maggio 2019, 11 giugno 2019), anche a seguito della comunicata adozione, da parte del Comune di Fasano, della determinazione dirigenziale di annullamento in autotutela della gravata aggiudicazione alla ditta prima classificata La Splendor s.n.c..

Con i motivi aggiunti notificati il 25 - 26 giugno 2019 e depositati in giudizio il 4 luglio 2019, la Società ricorrente ha impugnato, altresì:

- la determinazione dirigenziale n. 970 del 27 maggio 2019, nella parte in cui il Comune di Fasano ha aggiudicato l’appalto dei servizi in questione in favore dell’operatore economico secondo classificato La Lucentezza s.r.l., a seguito dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione alla ditta La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. (di cui alla determinazione dirigenziale n. 2217 del 20 dicembre 2018, impugnata con il ricorso introduttivo) e dell’esclusione della predetta ditta dalla gara (pure disposti nella medesima determinazione dirigenziale n. 970/2019, in ragione dell’esito negativo della verifica espletata nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016);

- ogni altro atto antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorché non conosciuto;

- oltre naturalmente, ove occorra, tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo, come innanzi indicati.

Ha ribadito, poi, la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, qualora stipulato, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), o, comunque, dell’art. 122 del Decreto Legislativo n. 104/2010, nonché, in via subordinata, di condanna della Stazione appaltante a risarcire alla ricorrente tutti i danni subiti e subendi.

A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha formulato le seguenti censure di invalidità derivata:

1) Violazione degli artt. 94, 95, comma 10 e 97 comma 5, lett. d) del Decreto Legislativo n. 50/2016 - Violazione del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale d’appalto - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Motivazione apparente - Violazione dei principi di par condicio dei concorrenti - Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

All’udienza in Camera di Consiglio del 24 luglio 2019, è stato disposto, su istanza di parte, l’ulteriore rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla successiva Camera di Consiglio (3 settembre 2019), nell’intesa dell’ulteriore proroga sino a tale data dell’affidamento del servizio alla Società ricorrente.

Con ordinanza 4 settembre 2019, n. 507, questa Sezione ha accolto “l’istanza cautelare formulata con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, nei sensi e termini di cui in motivazione, in relazione alle censure prospettate in ordine alla ditta seconda classificata nelle procedura di gara in questione (La Lucentezza S.r.l.,)”, sospendendo, per l’effetto, l’efficacia dei relativi atti impugnati, con la seguente testuale motivazione:

<<Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che, a seguito dell’annullamento in autotutela (disposto con la determinazione dirigenziale del Comune di Fasano n. 970 del 27 maggio 2019, gravata “in parte qua”, limitatamente all’aggiudicazione disposta in favore della Ditta seconda classificata, con i motivi aggiunti nell’ambito del presente giudizio) dell’aggiudicazione inizialmente disposta in favore della prima classificata controinteressata La Splendor S.n.c. (e della relativa esclusione dalla procedura di gara), appaiono fondate le censure proposte, con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, (anche) avverso l’ammissione e l’aggiudicazione a favore della seconda graduata La Lucentezza S.r.l., in quanto (anche) quest’ultima non ha considerato, nella propria offerta tecnica ed economica, l’espletamento dei servizi accessori di supporto alle pubbliche affissioni e di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni, nonché la relativa incidenza del costo della manodopera, non conteggiando il relativo monte orario, ed omettendo, altresì, di indicare le relative attrezzature e/o metodologie operative;

Rilevata, altresì, la sussistenza del pregiudizio di estrema gravità e urgenza>>.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2020, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

 

DIRITTO

1. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto, in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e, in parte, è fondato e deve essere, quindi, accolto, nei sensi, limiti e termini di seguito indicati.

2. - Il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, limitatamente all’ammissione, all’inclusione in graduatoria e all’aggiudicazione dell’appalto “de quo” in favore della prima graduata La Splendor s.n.c., a seguito dell’annullamento in autotutela (di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Fasano n. 970 del 27 maggio 2019) dell’aggiudicazione inizialmente disposta (con l’impugnata determinazione dirigenziale n. 2217/2018) alla società La Splendor s.n.c. e della relativa esclusione dalla procedura di gara in questione.

3. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato, con riferimento all’ammissione, all’approvazione della graduatoria e all’aggiudicazione disposta in favore della ditta seconda classificata La Lucentezza s.r.l., in relazione alle censure prospettate in ordine all’ammissione/aggiudicazione della gara alla predetta ditta, inerenti, essenzialmente, all’omessa considerazione, nell’offerta di tale operatore economico, dei servizi accessori di supporto alle pubbliche affissioni e di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni.

3.1 - Ed invero, in linea generale, va rammentato che “ le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (da ultimo: Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460)” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 5 maggio 2016, n. 1809).

3.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, la “lex specialis” di gara, oltre all’espletamento del servizio di pulizia degli immobili comunali indicati, prevede anche lo svolgimento di ulteriori servizi a supporto delle funzioni istituzionali dell’Ente, espressamente e puntualmente contemplati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto.

In particolare, il Disciplinare di gara stabilisce che (pag. 6):

“Oggetto dell’appalto sono altresì ulteriori servizi quali il servizio di supporto alle pubbliche affissioni e il servizio di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni.

Il servizio di supporto alle pubbliche affissioni consiste nell’affissione di cartelloni e poster pubblicitari, nella manutenzione e controllo degli impianti affissionali di proprietà del Comune di Fasano (la dislocazione degli impianti è allegata al presente disciplinare), nella rimozione o copertura dei manifesti affissi abusivamente e dei manifesti non legittimamente esposti.

Le prestazioni giornaliere dovranno essere articolate su cinque giorni settimanali per n. 3 ore giornaliere. Il servizio dovrà essere in ogni caso garantito ed espletato anche in situazioni di urgenza (per esempio in occasione di affissione di manifesti funebri e/o manifesti di interesse istituzionale). Trattandosi di servizio propedeutico a servizio di pubblico interesse, si fa presente che il servizio non può essere sospeso e/o abbandonato.

Il servizio di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni consiste nel servizio di trasporto del gonfalone cittadino in occasione di eventi e cerimonie solenni. I suddetti eventi, della durata presumibile di tre/quattro ore ciascuno, devono essere garantiti in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della Città di Fasano e degli enti viciniori, nonché di altre cerimonie istituzionali in cui l’esibizione dello stemma cittadino sia richiesta e/o opportuna.

Presumibilmente il numero di eventi annuali è stimato in 15 (quindici)”.

Parimenti, l’art. 8 (“Ulteriori servizi”) del Capitolato speciale d’appalto prevede l’impegno dell’appaltatore a fornire i predetti servizi di supporto alle pubbliche affissioni e di trasporto del gonfalone cittadino in occasione di eventi e cerimonie solenni, ribadendone i contenuti nei medesimi termini riportati nel Disciplinare di gara.

3.3 - Ciò posto, come già rilevato nella fase cautelare del giudizio, anche la “nuova” aggiudicataria la Lucentezza S.r.l. non ha considerato, nella propria offerta tecnica (e, quindi, anche economica), l’espletamento dei predetti servizi accessori di supporto alle pubbliche affissioni e di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni, nonché la relativa incidenza del costo della manodopera, non conteggiando il relativo monte orario, ed omettendo, altresì, di indicare le relative attrezzature e/o metodologie operative.

3.3.1 - Ed invero, dall’analisi dell’offerta tecnica della ditta La Lucentezza S.r.l., si rileva:

- l’offerta di un monte ore pari a n. 34.980,00 per sessanta mesi per il solo servizio di pulizia, laddove testualmente si afferma che “Per il servizio di pulizia (servizio prevalente) degli immobili comunali verranno impiegati n. 12 (dodici) Addetti operativi di II livello (C.C.N.L. Servizi di Pulizia e Multiservizi), per un monte ore complessivo per l’intera durata dell’appalto (60 mesi) pari a 34.980,00 ore” (pag. 8);

- quanto ai servizi ulteriori, solo il generico (e insufficiente, ai fini di che trattasi) impegno al rispetto delle disposizioni del Capitolato Speciale, laddove si prevede che, “Inoltre, per l’espletamento degli ulteriori servizi (servizio di supporto alle pubbliche affissioni e servizio di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni) La Lucentezza si impegna a rispettare quanto richiesto all’Art. 8 del Capitolato Speciale” (pag. 9);

- l’assenza di alcuna specifica indicazione del monte ore lavorativo riferibile/riferito ai predetti servizi ulteriori.

Pertanto, l’offerta della ditta La Lucentezza s.r.l. ha omesso del tutto di computare il monte ore di personale, da un lato, per il servizio di supporto alle pubbliche affissioni (cinque interventi a settimana per tre ore cadauno per l’intera durata dell’appalto, pari a sessanta mesi) e, dall’altro, per il servizio di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni (quindici interventi annui per tre/quattro ore ciascuno, per l’intera durata dell’appalto): servizi, questi, costituenti anch’essi l’oggetto dell’appalto di che trattasi.

3.3.2 - Inoltre, la ditta La Lucentezza S.r.l. ha completamente omesso di indicare, nell’offerta tecnica presentata, tanto le modalità operative, che le attrezzature da utilizzare per l’esecuzione dei servizi di supporto alle pubbliche affissioni e di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni, limitandosi alla previsione delle sole attrezzature e macchinari per l’esecuzione del servizio di pulizia dei luoghi oggetto di appalto (si veda, in particolare, il punto n. 2 dell’offerta tecnica - “Metodologie tecnico-operative, attrezzature e prodotti utilizzati”, pagine da 25 a 35, e pag. 20).

3.3.3 - In definitiva, come condivisibilmente censurato dalla Società ricorrente, l’offerta della ditta nuova aggiudicataria La Lucentezza s.r.l. non ha tenuto conto dei predetti servizi puntualmente previsti dalla “lex specialis”, della loro esecuzione e del relativo monte orario del personale da impiegare, rendendo la stessa difforme da quanto richiesto dalla Stazione appaltante per l’esecuzione dell’appalto de quo, oltre che, conseguentemente, inattendibile anche per ciò che concerne il costo della manodopera e, in generale, l’offerta economica.

Le suddette omissioni incidono su elementi essenziali dell’offerta in relazione all’oggetto dei servizi da appaltare, determinandone l’incompletezza, e, conseguentemente, l’esclusione dalla gara.

4. - Peraltro, come a ragione anche censurato dalla Società ricorrente, non risulta che la Stazione appaltante resistente abbia espletato, prima dell’aggiudicazione alla seconda classificata ditta La Lucentezza s.r.l., la verifica dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016: tale verifica è, invece, necessaria, atteso che la novella di cui al menzionato art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. (evidentemente finalizzata alla tutela del diritto dei lavoratori - di rango costituzionale - alla giusta ed equa retribuzione, ai sensi dell’art. 36 della Carta Fondamentale) <<comporta - incontrovertibilmente - la “generalizzazione” dell’obbligo di verificare specificamente (prima dell’aggiudicazione) il rispetto del costo del personale di cui alle Tabelle Ministeriali>> e <<risponde alla “ratio” di accertare (sempre e necessariamente) l’effettivo rispetto dei minimi salariali (come rivenienti dalle pertinenti Tabelle Ministeriali) da parte del futuro aggiudicatario, imponendo alla P.A. la verifica preliminare del costo del personale in ogni caso (e cioè anche laddove non si verta in ipotesi di offerta da sottoporre al giudizio di anomalia per legge, ex art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 18 giugno 2019, n. 1065).

5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa:

- deve essere dichiarato in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento all’ammissione, all’inclusione in graduatoria e all’aggiudicazione disposta in favore della prima graduata La Splendor s.n.c.;

- in parte va accolto, per quanto riguarda l’ammissione, l’inclusione in graduatoria e l’aggiudicazione disposta in favore della seconda graduata, La Lucentezza S.r.l., con conseguente relativo annullamento, “in parte qua” e nei limiti dell’interesse della Società ricorrente, degli atti impugnati.

6. - Le domande risarcitorie (in forma specifica e, in via subordinata, generica) azionate non meritano, invece, accoglimento, risultando agli atti di causa (si veda la determinazione dirigenziale n. 1009 del 30 maggio 2019, “con efficacia di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 , del D.lgs. n. 50/2016”, per i mesi di giugno e luglio 2019, e le pertinenti dichiarazioni rese a verbale di udienza) le disposte proroghe del servizio a favore del gestore uscente/odierna Società ricorrente, nonché in ragione della tutela cautelare accordata da questo Tribunale, e fatti salvi i successivi provvedimenti e verifiche da parte della Stazione appaltante resistente, relative alla terza graduata società La Pulita & Service s.c. a r.l., odierna ricorrente.

7. - Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 del c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a carico del Comune di Fasano, nel mentre vanno compensate nei confronti della controinteressata La Splendor s.n.c. e dichiarate irripetibili nei confronti della controinteressata La Lucentezza S.r.l..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe, lo dichiara, in parte, improcedibile per cessazione della materia del contendere e, in parte, lo accoglie, nei sensi, limiti e termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Fasano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della Società ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Compensa le spese di lite nei confronti della controinteressata La Splendor s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C.. e le dichiara irripetibili nei confronti della controinteressata La Lucentezza S.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 gennaio 2020.

 

GUIDA ALLA LETTURA

Con la sentenza in commento la III sezione del Tar Lecce è chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da una società classificatasi al terzo posto all'esito di una gara concernente l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici e di ulteriori prestazioni a supporto delle funzioni dell'amministrazione appaltante.

In particolare, l'impresa ricorrente contesta l'incompletezza e l'inattendibilità dell'offerta rispettivamente formulata dalla prima e dalla seconda classificata, entrambe prive di qualsiasi  considerazione dei servizi aggiuntivi dedotti nel contratto d'appalto (il servizio di supporto alle pubbliche affissioni e il servizio di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni).

In seguito all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta in favore della società prima graduata, l'attenzione dell'organo giudicante si sposta sul progetto tecnico predisposto dalla seconda classificata (nuova aggiudicataria), che risulta, tuttavia, assai carente sotto diversi profili:

- è indicato un monte ore complessivo di impiego della manodopera per il solo servizio di pulizia;

- quanto ai servizi ulteriori, vi è solo un generico (e insufficiente, ai fini di che trattasi) impegno al rispetto delle disposizioni del capitolato speciale;

- si riscontra l’assenza di alcuna specifica indicazione del monte ore lavorativo riferibile/riferito ai predetti servizi ulteriori.

L'impresa ha, inoltre, completamente omesso di indicare tanto le modalità operative, che le attrezzature da utilizzare per l’esecuzione dei servizi di supporto alle pubbliche affissioni e di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni, limitandosi alla previsione delle sole attrezzature e macchinari per l’esecuzione del servizio di pulizia dei luoghi oggetto di appalto.

In definitiva, l’offerta della ditta nuova aggiudicataria non ha tenuto conto dei predetti servizi puntualmente previsti dalla lex specialis, della loro esecuzione e del relativo monte orario del personale da impiegare, rendendo la stessa difforme da quanto richiesto dalla stazione appaltante per l’esecuzione dell’appalto de quo, oltre che, conseguentemente, inattendibile anche per ciò che concerne il costo della manodopera e, in generale, l’offerta economica.

Le suddette omissioni finiscono per incidere su elementi essenziali dell’offerta in relazione all’oggetto dei servizi da appaltare, determinandone l’incompletezza, e, conseguentemente, l’esclusione dalla gara.

Sotto altro profilo, rileva il Collegio giudicante che non risulta …. la stazione appaltante resistente abbia espletato, prima dell’aggiudicazione alla seconda classificata ….la verifica dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016, accertamento che il Collegio ritiene, invece, necessario alla luce della novella di cui al menzionato art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.

Come già affermato in una precedente occasione dalla stessa terza sezione del Tar Lecce, la norma (evidentemente finalizzata alla tutela del diritto dei lavoratori - di rango costituzionale - alla giusta ed equa retribuzione, ai sensi dell’art. 36 della Carta Fondamentale) <<comporta - incontrovertibilmente - la “generalizzazione” dell’obbligo di verificare specificamente (prima dell’aggiudicazione) il rispetto del costo del personale di cui alle Tabelle Ministeriali>> e <<risponde alla “ratio” di accertare (sempre e necessariamente) l’effettivo rispetto dei minimi salariali (come rivenienti dalle pertinenti Tabelle Ministeriali) da parte del futuro aggiudicatario, imponendo alla P.A. la verifica preliminare del costo del personale in ogni caso (e cioè anche laddove non si verta in ipotesi di offerta da sottoporre al giudizio di anomalia per legge, ex art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 18 giugno 2019, n. 1065).