Enti esecutori del contratto
1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o più Forze armate ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante può individuare uno o più enti esecutori del contratto i quali:
a) curano l'esecuzione contrattuale con le modalità previste dai documenti contrattuali;
b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;
c) effettuano la verifica di conformità con le modalità stabilite dai documenti contrattuali;
d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;
f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell'esecuzione;
g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolgono le attività relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;
i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;
l) trasmettono al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
1) i documenti contabili;
2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
3) i certificati delle eventuali prove effettuate.