Programmazione
1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell'ordine di priorità di lavori e acquisti:
a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili;
b) la variazione dell'ordine di priorità di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;
c) le sopravvenute esigenze connesse all'operatività delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o più lavori o acquisti già previsti in relazione alla rivisitazione delle priorità.
3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:
a) beni e servizi concernenti interventi nell'ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unità a sostegno degli interventi nei teatri operativi;
b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;
c) beni e servizi di natura informatica funzionali all'immediato ripristino dell'efficienza o all'adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operatività dei reparti, enti e loro unità organizzative;
d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamità, nonché per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico;
e) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonché equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;
f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attività operativa ove prolungata;
g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione di continuità, strumentali ad assicurare l'operatività e reattività dello strumento militare;
h) mezzi di trasporto per la mobilità terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;
i) qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1.
4. La programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare.
5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:
a) gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;
b) gli interventi di manutenzione;
c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamità naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la mobilità e la pronta operatività dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;
d) i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche;
e) i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operatività dei reparti o maggiore mobilità del personale;
f) gli interventi funzionali a necessità organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.