Collaudo statico
1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.
2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.
3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata.
4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
5. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico è disciplinato dall'articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.
6. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116, comma 4, del codice.
7. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.