Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.
2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dell'articolo 42, comma 1, può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.