Requisiti dei raggruppamenti temporanei
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:
a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.