Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell’ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3.
3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.
4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.
5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.
6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso.
8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
9. Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall’articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
11. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.
12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.
14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.