Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento

1. Il RUP:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

 

1 - Rapporto tra RUP e commissione giudicatrice

Sul rapporto tra RUP e commissione giudicatrice, anche alla luce del d.lgs. n. 36/2023 cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4435, secondo cui: “Il RUP, nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può esercitare un controllo di regolarità della procedura, chiedendo chiarimenti e approfondimenti alla commissione giudicatrice, ma non può sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione stessa.

Il RUP può esercitare un potere di intervento sostitutivo soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.”.

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