Cons. Stato, Adunanza plen., ordinanza 13 dicembre 2018, n. 1 - TEMI GENERALI

La pubblicazione dell’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, c.p.a., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell’ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente.

A fronte di una rimessione, in sede cautelare, di una questione all’Adunanza plenaria non decorrono nuovamente i termini a difesa previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a.[1].

L’art. 55, comma 5, c.p.a. dispone che sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

L’Adunanza plenaria ha affermato che la pubblicazione dell’ordinanza di rimessione alla stessa non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, c.p.a., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell’ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente.

Pertanto, una volta decorsi i termini con il deposito del ricorso introduttivo dell’appello, questi non decorrono nuovamente a seguito della pubblicazione dell’ordinanza di rimessione.

Si segnala il principio affermato in quanto il legislatore non ha escluso che le questioni possano essere rimesse alla Plenaria anche in sede cautelare, così come si è verificato nel caso in esame.


[1] Per l’affermazione di identico principio, v. anche Adunanza plen., 13 dicembre 2018, n. 2, (ordinanza cautelare).

 

L'ORDINANZA

Pubblicato il 13/12/2018

N. 00001/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00021/2018 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

Miriam Cupo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bortone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Maria Giulia Volpini, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Galleano, Walter Miceli, Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Galleano in Roma, via Germanico, 172;
Laura La Manna, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Uil Scuola- Rua, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche nell’interesse di Licia Boschi, Paola Biagetti, Maria Stefania Simoncelli, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Francescsa Furnari, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00172/2018, resa tra le parti;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Miriam Cupo;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto il decreto n. 163 del 20 novembre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha deferito il ricorso all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 2, Cod. proc. amm.,

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Paola De Nuntis, Valentina Fico e Alessandro Iacoangeli, e gli avvocati Giuseppe Bortone, Michele Bonetti, Santi Delia, Domenico Naso, Sergio Galleano, Zampieri Nicola per sé e in delega dell’avvocato Caudullo Dino, e Walter Miceli;

 

Premesso che l’istanza di rinvio della trattazione dell’istanza cautelare, fondata sulla tesi dell’applicabilità analogica, ai termini di fissazione della camera di consiglio innanzi all’Adunanza plenaria, dell’art 55, comma 5, Cod. proc. amm., non merita accoglimento, in quanto la fase processuale che si svolge innanzi all’Adunanza plenaria rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente (tanto che l’art. 99, comma 4, consente all’Adunanza plenaria di decidere l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dell’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, Cod. proc. amm., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell’ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente;

Considerato, peraltro, che tutte le parti, anche quelle intervenienti, hanno, comunque, pienamente esercitato il diritto di difesa, depositando articolate memorie difensive ed esponendo le proprie ragioni anche nel corso della discussione orale;

Ritenuto che l’eventuale revisione del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017 richiede un adeguato approfondimento in sede di merito, per la discussione del quale si fissa sin da ora l’udienza pubblica del 20 febbraio 2019;

Ritenuto che vanno esaminate in sede di merito anche le eccezioni di rito relative all’ammissibilità degli interventi. adadiuvandum e ad apponendum¸ spiegati nel presente giudizio;

Considerato che nelle more non si ravvisano elementi sufficienti per discostarsi, in sede cautelare, dai principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2017;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata deve essere accolta;

Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 8773/2018) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata. Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 20 febbraio 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio Santoro, Presidente

Giuseppe Severini, Presidente

Marco Lipari, Presidente

Antonino Anastasi, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli

 

Filippo Patroni Griffi

 

[1] Per l’affermazione di identico principio, v. anche Adunanza plen., 13 dicembre 2018, n. 2, (ordinanza cautelare).