Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

norma contenuta nella versione di bozza del 29 ottobre Legge di bilancio 2019

Nella giornata di oggi sapremo se il disegno di legge della Finanziaria 2019 contiene o meno la modifica dell’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze).

Versione attuale del comma 5: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni ((delle province, delle citta' metropolitane e)) degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

Versione modificata del comma 5 inserita nella bozza: In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici

In sostanza nel periodo transitorio citato province e città metropolitane diverrebbero centrali di committenza dei lavori pubblici dei comuni afferenti alla provincia stessa o alla città metropolitana con esclusione dei comuni capoluogo di provincia.