T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 novembre 2017, n. 1205

L’art. 42, d.lgs. n. 50/2016, sulla scia dell’art. 7, d.p.r. n. 62/2013 e dell’art. 24 della direttiva 2014/21/UE, reca un contenuto innovativo alla previgente disciplina dei contratti pubblici (art. 83, d.lgs. n. 163/2006), ponendo un generalizzato obbligo di astensione in capo al personale della stazione appaltante che risulti portatore di interessi personali, diretti o indiretti, anche solo potenzialmente idonei a minacciare l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio (ex art. 97 Cost.) di un organo di valutazione, al fine di prevenire il sospetto di possibili condizionamenti nello svolgimento delle gare pubbliche.

Conforme T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 16 ottobre 2017, n. 316. Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2017, proposto da: 
Salice di Malcangi Vito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Piccolo, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Armienti in Bari, corso Cavour, 124; 

contro

Comune di Andria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Bagnoli, Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, 25; 

nei confronti di

Lillo & Lillo S.n.c. di Pasquale e Riccardo Lillo, Brigida De Nigris, Favullo Francesco di De Nigris Brigida; 

per l'annullamento

a) della nota ricevuta a mezzo pec il 1° agosto 2017 con la quale l'ing. Santola Quacquarelli, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente del Comune di Andria, quale Presidente del Seggio di gara “per l'affidamento del Servizio di cura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel Comune di Andria, con incentivo alle adozioni, dal 01/07/2017 al 31/12/2018, suddiviso in 3 lotti funzionali”, comunicava che nella seduta di gara tenutasi il 31 luglio 2017 l'odierna ricorrente, Impresa Salice di Malcangi Vito, non era stata ammessa per le motivazioni ivi indicate;

B) del 1° verbale di gara del 17 luglio 2017, in particolare: a) nella parte in cui la Dirigente del Settore e Responsabile del Procedimento ing. Santola Quacquarelli nomina e costituisce il seggio di gara nella sola persona della stessa quale Presidente della gara; b) nella parte in cui ammette alla gara con riserva di soccorso istruttorio la Ditta “Lillo & Lillo S.n.c. di Pasquale Riccardo” pur in mancanza della dichiarazione richiesta al Paragrafo 4, punto d) lett. d.1) e d.2) del disciplinare di gara, richiesta a pena di esclusione (pag. 8/17 del disciplinare di gara); c) nella parte in cui ammette alla gara con riserva di soccorso istruttorio la Ditta “Favullo Francesco di De Nigris Brigida” pur avendo omesso in entrambi i modelli DGUE la dichiarazione prevista al punto C) relativa alle informazioni sull'affidamento sulla capacità di altri soggetti, richiesta a pena dii esclusione dal punto 2 lett. a) a.2) (pag. 2/17 disciplinare di gara) e punto 2.3) lett. c), pag. 7/17 disciplinare di gara); d) infine nella parte in cui dichiarava sospesa l'ammissione della ditta ricorrente per valutare la correttezza della sua domanda di partecipazione;

C) del 2° verbale di gara del 31/07/2017 a) nella parte in cui confermava ancora l'ammissione con riserva di soccorso istruttorio delle Ditte “Lillo & Lillo S.n.c. di Pasquale Riccardo” e la Ditta “Favullo Francesco di de Nigris Brigida” e per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle stesse due Ditte dei requisiti tecnici richiesti a pena di esclusione come previsti dal punto 2.3, a1) e a2), (pag. 7/17 del disciplinare di gara), riserva già formalizzata invano nel verbale del 17/07/2017; b) nella parte in cui non riteneva di ammettere, ove anche fosse fondato il rilievo, il soccorso istruttorio per la Ditta Salice di Malcangi Vito relazione istruttoria, trattandosi all'evidenza di sole eventuali carenze formali neppure previste a pena di esclusione;

D) della nota prot. N. 61031 del 25 luglio 2017 della Dirigente Appalti e Contratti del Comune di Andria Dott. ssa Laura Liddo, richiamata nel 2° verbale di gara nella parte in cui implicitamente prospetta che la domanda di partecipazione della Ditta Salice di Malcangi Vito, così come presentata, non avrebbe rispettato l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta a pena di esclusione, senza indicare in quale parte del bando sarebbe prevista tale esclusione;

E) di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso;


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 2 bis e 6 bis cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Vito Malcangi, titolare della ditta Salice di Malcangi Vito ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Andria ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con criterio del minor prezzo, per l’affidamento del Servizio di cura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, con incentivo alle adozioni dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2018, suddiviso in tre lotti funzionali ciascuno per 85 cani randagi.

2. Con il ricorso in esame lamenta l’illegittimità degli atti con cui il Comune di Andria ha disposto la sua esclusione dalla procedura e ha contestualmente disposto l’ammissione alla gara delle altre due ditte partecipanti.

3. A sostegno del ricorso ha articolato quattro motivi di censura, stigmatizzando, in estrema e doverosa sintesi:

I-II) la composizione del Seggio di gara, sia per violazione degli artt. 31 e 77 del d.lgs. n. 50/2016 e della determinazione dirigenziale n. 997 del 28 aprile 2017 di nomina della Commissione, che per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, stante il conflitto di interesse esistente tra il suo Presidente e la ditta concorrente Lillo & Lillo s.n.c., con conseguente invalidità derivata di tutti gli atti della procedura posti in essere da tale organo;

III) l’esclusione disposta nei propri confronti dalla S.A., sia alla luce del possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla lex di gara che in ragione del carattere meramente formale delle carenze documentali riscontrate dalla Commissione, suscettibili, in tesi, di soccorso istruttorio;

IV) l’ammissione delle due Ditte controinteressate, che ex adverso avrebbero dovuto essere escluse, in quanto prive della necessaria capacità tecnica, oltre che a causa della mancata presentazione di alcuni documenti richiesti a pena di esclusione.

4. Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Andria, chiedendo la reiezione del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto.

5. All’udienza dell’8 novembre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Si prescinde dall’eccezione di inesistenza e/o nullità della costituzione in giudizio del Comune di Andria, per come da ultimo spiegata dalla ricorrente, stante la fondatezza del gravame ed anche considerando che al più l’irregolarità sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c..

7. I primi due motivi di ricorso - con cui è stata dedotta l’illegittimità dei gravati provvedimenti di esclusione ed ammissione, in via derivata dai vizi di composizione della Commissione di gara - vanno scrutinati con priorità logica rispetto alle ulteriori censure, essendo potenzialmente idonei ad invalidare tutti i successivi atti della procedura.

7.1 I predetti motivi sono in parte fondati e meritano accoglimento nei limiti e nei sensi di cui alle seguenti argomentazioni.

7.1.a Seguendo la tassonomia dei profili di censura articolati in ricorso, va in prima battuta chiarito che non coglie nel segno l’incipit iniziale della ditta Salice, nella parte in cui, per fondare l’asserita violazione delle regole di composizione della Commissione di gara, si appella all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.

Invero, la richiamata disciplina, che procedimentalizza in maniera dettagliata le modalità di costituzione dell’organo deputato alla valutazione del pregio tecnico delle offerte, poggia la sua ragion d’essere proprio nella diversa metodologia valutativa posta alla base del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sicché la stessa non poteva trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di gara da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, scevra da valutazioni tecnico discrezionali in assenza di offerte tecniche da valutare.

7.1.b Né tantomeno risulta condivisibile l’assunto per cui, in violazione dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, l’individuazione del RUP sarebbe avvenuta solo successivamente all’avvio della procedura, allorquando il Presidente della Commissione di gara si sarebbe autonominato responsabile unico del procedimento, essendo emerso pacificamente che detta indicazione era già contenuta nel bando di gara, pubblicato in G.U.R.I., V serie speciale, n. 73 del 28 giugno 2017.

7.2 Risultano invece fondate le censure di illegittimità della composizione della Commissione sotto due dirimenti aspetti, perspicuamente individuati da parte ricorrente.

7.2.a Coglie nel segno la dedotta censura di illegittimità delle determinazioni di gara, in quanto adottate monocraticamente dal Responsabile del Settore LL.PP., manutenzione, Ambiente del Comune di Andria in veste di Presidente del Seggio di gara e con la sola assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante, in spregio alle statuizioni della Determina a contrarre n. 997 del 28 aprile 2017.

Con la citata determinazione, infatti, era stata costituita una Commissione ad hoc, composta da tre membri, ovvero, oltre che dal medesimo Dirigente del Settore, in funzione di Presidente, da due funzionari individuati in veste di componenti, assistiti da un segretario verbalizzante.

E’ chiaro che nell’esplicazione della sua discrezionalità la S.A. si era oramai autovincolata in merito alla scelta dell’organo collegiale deputato alla verifica delle offerte, sicché immotivatamente il predetto Dirigente ha attribuito la mera funzione di testimone ai due funzionari nominati, sostanzialmente arrogandosi potestà decisionali monocratiche che invece non gli competevano.

7.2.b Sotto altro profilo risulta inoltre fondata la censura con cui si è stigmatizzata la violazione dell’art. 42 D.lgs. 50/2016, a mente del quale “… 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. (…)”.

La predetta norma, sulla scia dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, ivi richiamato - per cui “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale..... Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.” - e ricalcando l’art. 24 della Direttiva 2014/24/UE, reca un contenuto innovativo rispetto al corpus del D.lgs. 163/2006, ponendo un generalizzato obbligo di astensione in capo al personale della S.A. che risulti portatore di interessi personali, diretti o indiretti, anche solo potenzialmente idonei a minacciare l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio, al fine di prevenire e neutralizzare finanche il sospetto di possibili condizionamenti nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.

Nel caso di specie è emerso in maniera incontestata che a seguito della revoca dell’autorizzazione sanitaria comunale, conseguente all’accertamento della mancanza di idoneità del canile gestito dall’impresa concorrente Lillo & Lillo s.n.c., il fratello del Presidente del Seggio di Gara, geom. Antonio Quacquarelli, è stato incaricato di redigere il progetto per l’ottenimento di una deroga edilizia necessaria a rendere il canile di tale Ditta idoneo all’uso e a conseguire, dunque, l’autorizzazione sanitaria.

Poiché nel caso di specie la pendenza di tale pratica edilizia, benché rimessa alla decisione di altro settore quanto ai conclusivi provvedimenti autorizzativi, era risultata idonea a condizionare tempi e modalità della verifica sul possesso dei requisiti, sussistevano quantomeno gravi ragioni di convenienza per imporre l’astensione del menzionato dirigente.

La violazione perpetrata, comportando la lesione dell’interesse sostanziale posto alla base della disposizione violata, vizia in via derivata tutte le determinazione successivamente assunte dall’organo di gara, con conseguente necessità di rinnovazione delle attività di verifica dei requisiti partecipativi, ad opera di una Commissione diversamente composta, onde eliminare la rilevata situazione di incompatibilità, anche in relazione alla successiva attività da compiersi.

Invero, la corretta formazione della Commissione, che deve avvenire in primis nel rispetto delle regole volte a garantire l’imparzialità dei suoi membri, costituisce imprescindibile garanzia di legalità e trasparenza di tutte le procedure ad evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 7 maggio 2013, n. 13), di modo che i vizi dedotti e accertati dal Collegio risultano in grado di travolgere appieno tutta l’attività posta in essere dall’organo illegittimamente composto, verificandosi un’ipotesi di radicale alterazione dell’esercizio della funzione pubblica.

8. Ciò posto, il Collegio ritiene di dover comunque esaminare - nonostante il carattere assorbente dei motivi esaminati e sia pure ai soli fini conformativi - gli ulteriori motivi di doglianza volti a censurare in via diretta l’esclusione della ricorrente e l’ammissione della controinteressata. Ciò in considerazione dell’interesse dichiarato in sede di discussione orale dalla difesa ricorrente e rilevando che nel caso di specie non ricorrono elementi ostativi fondati sull’art. 34, comma 2, c.p.a., ovvero sul pericolo che il giudice detti le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus, consistendo l’attività oggetto di censura nella mera verifica dei requisiti partecipativi prescritti dalla legge di gara, sicché non residuano margini di esercizio della discrezionalità amministrativa.

8.1 Entrambi i motivi sono fondati.

8.1.a Quanto al provvedimento di esclusione, la ricorrente ha censurato tutte le ragioni che risultano poste dalla S.A. a suo fondamento.

Il Collegio condivide nel merito le argomentazioni svolte dalla difesa ricorrente, dovendosi rimarcare che:

- non può considerarsi come motivo di esclusione l'evidenziata carenza del PASSOE, atteso che la mancata tempestiva produzione non è dipesa da negligente o altrimenti colpevole comportamento della ditta Salice, essendo incontestato il verificarsi di problemi della piattaforma ANAC, successivamente superati con generazione del PASSOE, prodotto in atti;

- inconferente è l’ulteriore motivo di esclusione addotto dalla S.A. a causa della presentazione di una sola busta contenente la documentazione amministrativa della gara ovvero di un unico modello DGUE valevole per i tre lotti: da un lato, infatti, il bando unico per più lotti (perfettamente uguali fra loro) non precisava in maniera chiara la necessità di una tale modalità partecipativa se non in relazione all’offerta economica, correttamente presentata per ciascun lotto, e dall’altro, la domanda di partecipazione alla gara, pur formalmente unica, risultava sostanzialmente ed espressamente riferita a tutti i tre lotti, oltre che completa di tutte le dichiarazioni richieste.

Ciò posto, rimproverandosi al ricorrente null’altro che il non aver prodotto la stessa documentazione in triplice copia e in tre separate buste, l’Amministrazione avrebbe al più dovuto ovviare a tanto consentendo il soccorso istruttorio, trattandosi evidentemente di mere carenze formali inidonee a fondare il più drastico provvedimento espulsivo, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016.

La prefata norma, infatti, ha oramai chiarito che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”;

- analogamente devono ritenersi non idonee a fondare l’esclusione, potendo al più farsi ricorso soccorso istruttorio, sia le asserite irregolarità della dichiarazione di avvalimento che della polizza fideiussoria.

Quest’ultima, in particolare, è stata prodotta in relazione all’importo complessivo dei tre lotti unitariamente considerati, sicché la ricorrente risulta aver adempiuto all’onere di fornire adeguata garanzia partecipativa, salva eventuale riduzione della polizza in caso di mancata aggiudicazione di singoli lotti;

- quanto infine al motivo di esclusione legato alla mancanza della capacità recettiva (limitata a 200 cani) richiesta complessivamente per tutti i tre lotti cui la ditta ha inteso partecipare (per un totale di 255 cani), va evidenziato che:

a) il requisito in questione, previsto alla lettera a.2 del punto 2.3 del Disciplinare di gara, non imponeva la contemporanea disponibilità di 255 posti, bensì la disponibilità di 85 posti per il lotto 1, di altrettanti per il lotto 2 e altrettanti per il lotto 3;

b) inoltre, sempre il disciplinare a pag. 2/18 ha previsto che i lotti sarebbero stati aggiudicati separatamente, con possibilità di cumulo fino alla concorrenza della capacità ricettiva della struttura; sicché, conclusivamente l’impresa ricorrente andava ammessa a partecipare senz’altro ai primi due lotti, oltre eventualmente al terzo, ove, per la mancata aggiudicazione di uno dei primi due, fosse in grado di assicurare la relativa capacità recettiva richiesta.

8.1.b E’ fondato, infine, il motivo addotto dalla ditta Salice avverso l’ammissione delle controinteressate, essendo entrambe risultate prive dei requisiti tecnici richiesti per poter partecipare alla gara.

Invero, seppur con ordinanze cautelari nn. 68 e 69/2017 questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione proposta avverso i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni sanitarie che hanno attinto le ditte controinteressate, il contenuto dispositivo delle richiamate ordinanze cautelari è stato di mero accoglimento ai fini del riesame, sicché, allo stato, non essendo intervenuto alcun diverso provvedimento di carattere autorizzatorio da parte dell’amministrazione, non è possibile ritenere che le ditte in questione, al momento della scadenza del termine di partecipazione alla gara, fossero fornite del requisito tecnico richiesto.

8.2 Per quanto sopra considerato il ricorso è conclusivamente accolto, con consegue annullamento degli atti di gara gravati, a partire dalla nomina della Commissione.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Andria nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Pone le spese di lite in favore della parte ricorrente a carico del Comune di Andria, complessivamente liquidandole in €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Referendario, Estensore

 

 

Guida alla lettura

La vicenda scrutinata nella sentenza del T.A.R. di Bari ha avuto a oggetto l’esclusione di un’impresa e l’ammissione di altre due, nell’ambito di una gara d’appalto bandita da un Comune con procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, per l’affidamento del servizio di cura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi.

Avverso i predetti provvedimenti è insorta la concorrente esclusa che ha proposto ricorso ex art. 120, comma 2-bis c.p.a., censurando, oltreché il suo esonero dalla gara, l’ammissione di uno degli altri due operatori economici per violazione dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici a cagione del conflitto d’interesse sussistente tra quest’ultimo e il presidente dell’organo di valutazione delle offerte.

Invero, l’o.e. in questione aveva affidato (nel corso di altro procedimento amministrativo) al fratello del presidente della Commissione giudicatrice l’incarico di redigere un progetto tecnico per l’ottenimento di una deroga edilizia, funzionale al rilascio di un’autorizzazione sanitaria. Quest’ultimo provvedimento, così, avrebbe sanato le carenze riscontrate, nella sessione di gara, dalla stazione appaltante circa il possesso dei requisiti, richiesti dalla lex specialis, di idoneità professionale.

Il Collegio barese ha ritenuto che la descritta situazione integrasse l’ipotesi di cui all’art. 7, d.p.r. n. 62/2013, secondo cui l’astensione assurge a obbligo giuridico quando sussistono, nei confronti di un dipendente della P.A., gravi ragioni di convenienza tali da ricondurre lo svolgimento delle sue pubbliche funzioni a interessi propri ovvero di parenti. Tanto va a minare l’indipendenza del giudizio svolto da un organo di valutazione di cui questi fa parte, ponendosi, altresì, in contrasto con i principi di legalità e trasparenza che orientano le procedure competitive (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 maggio 2013, n. 13).

Sul medesimo proposito l’adito G.A. ha sottolineato il carattere innovativo della disposizione di cui all’art. 42, d.lgs. n. 50/2016 rispetto alla previgente disciplina (art. 83, d.lgs. n. 163/2006) in quanto ha espressamente esteso a tutto il personale della P.A. l’applicazione, nello svolgimento delle proprie funzioni, delle cause di incompatibilità previste per i magistrati dall’art. 51 c.p.c., al fine di tutelare il principio di imparzialità sancito dall’art. 97 della Carta costituzionale.

L’introduzione della novità legislativa è stata attuata col recepimento dell’art. 24 della direttiva europea n. 24/2014 la quale, definendo la nozione di conflitto d’interesse, ha ascritto lo sviamento dell’esercizio del potere amministrativo a tutti quei soggetti che, anche potenzialmente, risultano capaci di influenzare il risultato della procedura amministrativa in ragione di un proprio interesse, diretto ovvero indiretto, di carattere finanziario, economico o personale.

Sicché il T.A.R. di Bari ha concluso nel senso che, ove sussista il predetto conflitto, l’obbligo di astensione si applica anche nei confronti di un presidente della Commissione giudicatrice che, in quanto tale, detiene il potere di condizionare in concreto la verifica dei requisiti partecipativi. Invero, nel caso di specie, l’individuato legame famigliare è risultato idoneo a influenzare l’attività dell’organo di valutazione, atteso che il progettista incaricato di ottenere la prescritta autorizzazione sanitaria era il fratello del Presidente del seggio di gara che il possesso di quel medesimo requisito avrebbe dovuto valutare in capo agli operatori economici concorrenti alla competizione.

Orbene, rilevata l’incompatibilità in capo a uno membri della Commissione, il G.A. barese ha ritenuto, altresì, illegittime tutte le determinazioni conseguenti adottate nel procedimento di gara.