istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016

Oneri di sicurezza  aziendali – mancata indicazione nel bando di gara dell’obbligo di dichiararli –  esperibilità del soccorso istruttorio - limiti
In una gara indetta in  vigenza del d.lgs. n. 50/2016, nella cui lex  specialis non è previsto l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza  aziendale, qualora il concorrente non li abbia indicati specificamente,  l’amministrazione è tenuta ad applicare il principio del soccorso istruttorio  entro i limiti indicati dalle Adunanze Plenarie n. 19 e 20 del 27 luglio 2016,  nonché secondo i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del  10 novembre 2016, ovvero previa verifica della natura sostanziale o formale dell’eventuale  integrazione dell’indicazione degli oneri. Nel primo caso, infatti, il soccorso  istruttorio non potrebbe essere esperito, in quanto il concorrente, formulando  un’offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza, nel sanare la  propria offerta, apporterebbe una modifica sostanziale all’offerta medesima, in  violazione dei principi generali in materia dei contratti pubblici. Nel secondo  caso, invece, avendo il concorrente indicato un prezzo comprensivo degli oneri  di sicurezza, senza tuttavia chiarirne l’importo, l’amministrazione potrebbe  procedere alla richiesta di integrazione mediante soccorso istruttorio,  trattandosi di una specificazione formale di una voce, già prevista  nell’offerta, ma non indicata separatamente.

Articolo 95 d.lgs. n.  50/2016
Articolo 83 del d.lgs. n.  50/2016

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