Delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016

Affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria[1]

Premessa

In data 26.10.2016 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, ha approvato le linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Queste ultime costituiscono attuazione dell’art. 36, comma 7, d.lgs. 50/2016, che ha conferito all’Autorità il potere di adottare proprie linee guida per «supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici».

In conformità a quanto disposto dall’art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016 l’adozione delle Linee guida è stata preceduta da una consultazione pubblica svoltasi in modalità aperta, al fine di acquisire elementi di valutazione da parte del mercato sulle tematiche esaminate. All’esito della consultazione pubblica, inoltre, il documento e la relazione di analisi di impatto della regolazione che lo accompagna sono stati inviati al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari per i rispettivi parerei di competenza[2].  

Secondo la classificazione degli atti di attuazione del d.lgs. 50/2016, enucleata dal Consiglio di Stato nel parere del 1 aprile 2016 n.855 e successivamente ripresa nel parere del 2 agosto 2016 n. 1767, le Linee guida in esame non hanno natura vincolante e possono essere considerate quali ordinari atti amministrativi in quanto «la disciplina dettata dal citato art. 36 è già sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee di indirizzo di carattere “integrativo”, che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio»[3]. Conseguentemente le stesse possono essere considerate quali strumenti di soft law. Al riguardo occorre precisare che la nozione di soft law è estranea all’ordinamento giuridico italiano ed in ambito comunitario, come pure internazionale, tale termine viene utilizzato in contrapposizione all’hard law, per comprendere un complesso di atti documenti o altri strumenti utilizzati dalle Istituzioni comunitarie, che pur non essendo previsti dai Trattati come normativi ovvero essendo previsti come non vincolanti producono, comunque, effetti giuridici. Gli atti di soft law al pari di quelli normativi sono di primaria importanza ai fini del corretto funzionamento del mercato in quanto indirizzano ed orientano il comportamento sia delle imprese sia dell’amministrazione, la quale grazie ad essi può perseguire l’interesse pubblico, che giustifica la sua azione, con maggiore efficienza, celerità ed economicità. Anzi, a bene vedere, gli atti in esame, a volte, si presentano anche più efficaci di quelli normativi in quanto sono preventivamente condivisi con i destinatari degli stessi attraverso le specifiche procedure di consultazione, che caratterizzano la loro adozione.

  1. Ambito di applicazione della disciplina sotto soglia

In conformità all’art. 36 d.lgs. 50/2016, Le Linee guida delineano tre procedure semplificate per l’affidamento dei contratti pubblici, differenziandole e graduando i relativi oneri in relazione al valore del contratto. Più precisamente tali procedure si applicano agli appalti delle stazioni appaltanti, ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi di cui all’art. 36, comma 8, d.lgs. 50/2016[4],  di valore inferiore alle soglie indicate nell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sia nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX, sia nei settori speciali, in quanto compatibili. Occorre precisare al riguardo che le predette soglie sono periodicamente rideterminate dalla Commissione europea con proprio regolamento, che trova diretta applicazione negli ordinamenti degli Stati membri, conseguentemente il riferimento all’art. 35 deve intendersi “dinamico” e non statico[5]. Stante il dato testuale del citato art. 36, che non distingue tra appalti e concessioni, ma usa una formulazione molto ampia “affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture”, e quello del successivo art. 164, comma 2, che rinvia per le procedure di aggiudicazione delle concessioni di lavori e servizi alla Parte I e alla Parte II del Codice, - ove è collocato l’art. 36 - si ritiene, infine, che anche queste ultime soggiacciano a quanto indicato nelle Linee guida.  

  1. I principi che regolano le procedure sotto soglia

Tratto comune delle tre procedure è il rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016, espressamente richiamati dall’art. 36, comma 1, ossia dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, con l’aggiunta del principio di rotazione e quello di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese[6].

Il richiamo ai predetti principi ha determinato la necessità per le Linee guida di contemperare le esigenze di massima semplificazione e rapidità delle procedure di aggiudicazione, che rappresentano specifici criteri di delega ex L.  11/2016[7], con il rispetto degli stessi, allo scopo di garantire sia il corretto svolgimento dell’attività amministrativa sia la tutela della concorrenza con l’aperura del mercato delle commesse pubbliche sia la prevenzione dei fenomeni corruttivi[8]. Al riguardo non può farsi a meno di considerare che la relazione di impatto della regolazione che accompagna il d.lgs. 50/2016 dedica un apposito paragrafo alla corruzione in materia di appalti pubblici. In particolare il  documento sottolinea come: «in Italia il ricorso a procedure negoziate (soprattutto senza pubblicazione del bando) sia più frequente della media: nel 2010 rappresentava infatti il 14% del valore dei contratti, contro il 6% della media dell’Unione, il che rappresenta “un fattore di rischio di condotte corrotte e fraudolente”». Conseguentemente, il rispetto dei principi sopra richiamati, anche nel caso di appalti di modico valore, rappresenta uno strumento importante per prevenire i fenomeni di corruzione.

Sotto tale profilo particolare rilievo assume il richiamo ai principi di economicità,  di rotazione e di trasparenza. Il rispetto del primo, infatti, garantisce un’allocazione ottimale delle risorse pubbliche anche là dove manca il confronto competitivo, come nel caso di affidamenti diretti, a volte frutto di scelte più arbitrarie che discrezionali delle stazioni appalti. Il rispetto del secondo evita il consolidarsi di rendite di posizione, che potrebbero non solo limitare, ma anche escludere la concorrenza e, quindi, garantisce che effettivamente tutti gli operatori economici interessati, ivi comprese le micro, piccole e medie imprese abbiano le medesime possibilità di accesso al mercato. Allo stesso tempo l’applicazione del principio in esame è strumentale alla prevenzione della corruzione atteso che, «assai spesso, del resto, è proprio negli affidamenti all’operatore uscente che il fenomeno corruttivo si annida nella sua dimensione meno facilmente accertabile»[9]. Per tale ragione le Linee guida specificano che sia un nuovo affidamento all’operatore economico uscente sia la reiterazione dell’invito allo stesso a partecipare alla procedura assumono carattere del tutto eccezionale e necessitano di un’apposita motivazione circa le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante ad agire in tal senso, non potendo essendo sufficiente al riguardo la sola necessità di assicurare la continuità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, dato che tale esigenza può essere soddisfatta in altri modi, ad esempio con un adeguata programmazione[10]. In attuazione del principio di trasparenza e del principio generale di motivazione degli atti amministrativi, sancito dall’art. 3 della l. 241/1990 e ss. mm. ii., le Linee guida hanno enfatizzato l’obbligo delle stazioni appaltanti di motivare in merito alla scelta sia della procedura utilizzata, essendo sempre possibile il ricorso a quelle  ordinarie, sia del contraente. Sebbene in sede di consultazione delle Linee guida alcuni stakeholders abbiano espresso qualche perplessità in merito alla previsione di tale obbligo, ritenendolo non del tutto compatibile con il criterio di semplificazione, occorre considerare che lo stesso legislatore lo prevede espressamente per gli affidamenti diretti (art. 36, comma 2, lett.a) e, implicitamente, per gli altri gli affidamenti  tramite la tecnica del rinvio (l’art. 30, comma 8, d.lgs. 50/2016 richiama le disposizioni della l. 241/1990 per quanto non espressamente previsto dal Codice) [11]. A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato già nel parere n. 855/2016 ha sottolineato i rischi insiti in un’eccessiva semplificazione delle procedure sottosoglia auspicando «una prudenza del codice, quanto meno iniziale, nel tasso di semplificazione delle procedure degli affidamenti sotto soglia. Semplificazione che può tradursi in una perdita di concorrenza e partecipazione». Peraltro le Linee guida prevedono una graduazione e differenziazione dell’onere motivazionale in relazione all’oggetto e al valore dell’affidamento. In particolare, sotto il primo profilo, si osserva che la motivazione può essere più sintetica, quando riguarda la procedura prescelta, mentre deve essere più dettagliata quando riguarda la scelta del contraente, occorre in tal caso dare conto del possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante persegue con lo specifico affidamento; sotto il secondo profilo, si rileva che le Linee guida ritengono che possa essere adeguata una motivazione più sintetica nel caso di affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici[12]. Inoltre per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000,00 euro l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

  1. Le procedure sotto soglia

Venendo alle specifiche procedure di affidamento e rinviano per una compiuta disanima delle stesse alla lettura delle Linee guida, occorre osservare che la disciplina ivi dettata non deroga agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, che rimangono fermi, né alla normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. 

Ciò posto, per gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro la stazione appaltante può ricorrere all’affidamento diretto ovvero per i lavori all’amministrazione diretta, sempre nel rispetto dei principi sopra ricordati[13]. Rispetto alla previgente disciplina viene meno la procedura di cottimo fiduciario e, in un ottica di semplificazione, anche i vincoli prima disposti dall’art. 125, comma 6 e comma 10, d.lgs. 163/2006.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori o alle soglie di cui al citato art. 35  i servizi e le forniture la stazione appaltante può ricorrere alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante, inoltre, può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi.

Analogamente i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici[14].

Le ultime due procedure sono del tutto simili, si differenziano per numero minimo di soggetti da invitare e per un richiamo più stringente al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e motivazione previsto per l’ultima procedura in considerazione del valore elevato della sua soglia (1.000.000,00 di euro). Ad esempio le Linee guida prevedono che per affidamenti di lavori di importo superiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. Come strumento di semplificazione e di trasparenza dell’operato delle stazioni appaltanti le Linee guida suggeriscono l’adozione ex ante di un apposito regolamento in cui vengano disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Le indagini di mercato sono finalizzate a superare il gap di asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere le caratteristiche del singolo segmento di mercato: i potenziali concorrenti, le loro caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate. Conseguentemente, le stesse non ingenerano negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, la formazione degli elenchi degli operatori economici presuppone, invece, che la stazione appaltante abbia già tali informazioni. La stazione appaltante informa il mercato della volontà di procedere all’indagine mediante forme idonee di pubblicità tra cui la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente, sotto la voce Bandi e contratti, di un avviso contenete almeno le informazioni di cui al paragrafo  4.1.5. Qualora la stazione appaltante non abbia bisogno di svolgere indagini di mercato, può individuare gli operatori economici da invitare  selezionandoli da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico. Quest’ultimo riporta la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o secondo altre forme di pubblicità. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante sceglie i soggetti da invitare in modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non minore rispetto a quello previsto dall’art. 36 d.lgs. 50/2016.

Le Linee guida precisano che l’affidatario ed i soggetti invitati alla procedura negoziata debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e di quelli speciali richiesti dalla stazione appaltante. Quanto ai primi, l’Autorità conferma le indicazioni già fornite  in vigenza dell’art. 38 d.lgs. 163/2016, ossia che la normativa in questione si applica a tutti i contratti pubblici qualunque ne sia la tipologia e l’oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e dalla procedura di scelta del contraente; quanto ai secondi, al fine di evitare oneri eccessivi per gli operatori economici, l’Autorità precisa che per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. 50/2016, l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti dalla stazione appaltante; per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.  Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. Il sorteggio avviene con le cautele necessarie a garantire la segretezza degli operatori economici selezionati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, per ridurre il rischio di possibili accordi distorsivi della concorrenza.

Quanto ai criteri di aggiudicazione, le Linee guida indicano quando è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo e rinviano per chiarimenti relativi all’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa all’apposito atto adottato dall’Autorità[15]. In tale contesto le Linee guida precisano anche che le stazioni appaltanti possano avvalersi della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016 di esclusione automatica delle offerte anomale, purché tale facoltà sia preventivamente prevista nell’invito rivolto agli operatori economici e pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, d.lgs. 50/2016).


[1] Le opinioni dell’Autore sono espresse a titolo personale e, pertanto, non vincolano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

[2] L’art. 213d.lgs. 50/2016 richiede all’ANAC  di dotarsi di forme e di metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici, integrati, organici e omogenei per materia di adeguata pubblicità anche sulla Gazzetta Ufficiale. La disposizione si pone in linea con le analoghe previsioni contenute nell’art. 12 l. 29 luglio 2003 n. 229, in virtù della quale le Autorità Amministrative Indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo e di regolazione si dotano nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti di forme e metodi di analisi di impatto della  regolamentazione per l’emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione; e nell’abrogato art. 8, comma 1, d.lgs. 163/2006, che ha disposto l’utilizzo da parte dell’Autorità di metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente, al fine al fine di migliorare la qualità degli suoi atti.

[3] Dalla natura non vincolante delle Linee guida discende che se le stazioni appaltanti: «intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa. Tutto ciò premesso, non possono essere pretermesse, però, le peculiarità del caso di specie, poiché in materia vige uno specifico e dettagliato parametro di grado legislativo, contenuto nell’art. 36 del Codice» (Cons. Stato parere del 13.9.2016 n. 1903, emanato proprio in merito alle Linee guida in esame).

[4] L’esclusione in parola è prevista dall’art. 36, comma 8, d.lgs. 50/2016 e non sorprende in quanto conferma quanto già previsto dall’art. 238, comma 7, d.lgs. 163/2006. Tali soggetti per gli affidamenti in questione applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

[5] Cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 50/2016. Per I servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell’allegato IX la soglia è pari attualmente pari a 750.000,00 euro in virtù dell’art. 35, comma 1, lett. d); mentre per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura la soglia è pari a 100.000, 00 euro secondo quanto  disposto dall’art. 157, comma 2, d.lgs. 50/2016.

[6] Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. aa), d.lgs. 50/2016 per micro, piccole e medie imprese si intendono  «le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».

[7] Cfr. art. 1, lett.g) «previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità della gara»; e art. 1, lett. ii)  «garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un’adeguata rotazione, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai princìpi dettati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza».

[8] Cfr. relazione AIR che accompagna le Linee guida, pubblicata sul sito dell’ANAC.

[9] Cons. Stato op.cit.

[10] Al riguardo si osserva che l’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha dedicato un apposito paragrafo alle misure di controllo per gli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di 40.000, euro in ambito sanitario (pag. 88 del PNA), indicando la necessità di organizzare un adeguato sistema di controllo su questo tipo di affidamenti. In particolare l’ANAC richiede di verificare, nel caso in cui l’appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la scelta sia sorretta da idonea motivazione.

[11] Cfr.  anche l’art. 163, comma 10, d.lgs. 50/2016, il quale  con riferimento alle procedure in somma urgenza e di protezione civile fa riferimento alle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie

[12] Cfr. la relazione AIR che accompagna le Linee guida in cui è chiarito che: «in quest’ultimo caso, infatti, il rispetto di una procedura già standardizzata all’interno della stazione appaltante consente di evitare che la discrezionalità di cui gode quest’ultima nella scelta del contraente si trasformi in arbitrio. Conseguentemente, la stazione appaltante può assolvere all’onere motivazionale indicando semplicemente che l’affidamento avviene ai sensi del regolamento, ricorrendone nel caso di specie tutti i presupposti».

[13] La formulazione dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 è molto più chiara rispetto a quella dell’art. 125, comma 8, d.lgs. 163/2006 in merito alla necessità che anche gli affidamenti diretti per importo inferiore ai 40.000, euro rispettino i principi generali in materia di contratti pubblici. Il citato comma 8, infatti, richiamava espressamente questi ultimi per il cottimo fiduciario e non per l’affidamento diretto.

[14] Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro è necessario ricorrere alle procedure ordinarie.

[15] Si tratta della Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 238 dell’11 ottobre 2016 .

Leggi le linee guida n. 4