DELIBERA N. 954 del 7 settembre 2016

Anche quando il  progetto posto a base di gara sia definitivo, è consentito alle imprese  proporre variazioni migliorative rispetto allo stesso, purché non alterino i  caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non  ledere la par condicio.
L’incompatibilità  prevista dall’art. 84  comma 5 del  Codice, relativa all’aver rivestito cariche amministrative nel biennio  precedente la stipula del contratto di appalto presso la stessa amministrazione  riguarda esclusivamente i membri della Commissione di gara.

Art. 53 e art. 84 D.lgs.163/2006.

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